Art. 22 
 
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo le parole:  «apparati  ricetrasmittenti  di
bordo» sono aggiunte le seguenti: «e dotazioni di sicurezza»; 
    b) al comma 4, le parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unita'»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «allo  Sportello  telematico  del
diportista (STED)»; 
    c) ai commi 6 e 10, le parole:  «Ministero  delle  comunicazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»; 
    d) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  i
natanti da diporto, il rilascio della licenza  di  esercizio  non  e'
subordinato ad alcun esame.»; 
    e) dopo il comma  11,  sono  aggiunti  i  seguenti:  «11-bis.  Il
conduttore dell'unita' da diporto e' responsabile degli  obblighi  di
cui ai commi 1, 2 e 11  e  di  quelli  previsti  dal  regolamento  di
attuazione del presente codice relativi al  corretto  utilizzo  degli
impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo. 
  11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente  codice  sono
stabilite  per  le  unita'  da  diporto,  incluse  le  navi  di   cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano  nelle
acque marittime e  interne,  le  condizioni  per  il  rilascio  delle
certificazioni  di  sicurezza  e  l'individuazione   dei   mezzi   di
salvataggio, nonche' le dotazioni  di  sicurezza  minime  che  devono
essere tenute a bordo, ivi  compresi  gli  apparati  ricetrasmittenti
adeguati all'innovazione tecnologica.». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta l'art. 29 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art.  29  (Apparati  ricetrasmittenti   di   bordo   e
          dotazioni di sicurezza). - 1. Su tutte le unita' da diporto
          con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro  metri  e'
          fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in
          radiotelefonia, ad  onde  ettometriche,  secondo  le  norme
          stabilite dall'autorita' competente. 
              2. A tutte le unita' da diporto con scafo di  lunghezza
          pari o inferiore  a  ventiquattro  metri,  che  navigano  a
          distanza superiore alle sei miglia dalla  costa,  e'  fatto
          obbligo  di   essere   dotate   almeno   di   un   apparato
          ricetrasmittente ad onde metriche (VHF),  anche  portatile,
          secondo le norme stabilite dall'autorita' competente. 
              3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti  a  bordo  delle
          unita' da diporto, conformi alla  normativa  vigente,  sono
          esonerati dal collaudo e dalle ispezioni  ordinarie,  salvo
          l'obbligo di collaudo per le stazioni  radioelettriche  per
          mezzo  delle   quali   e'   effettuato   il   servizio   di
          corrispondenza pubblica. Il costruttore, o  un  suo  legale
          rappresentante, rilascia una  dichiarazione  attestante  la
          conformita' dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se
          trattasi  di  unita'   proveniente   da   uno   Stato   non
          comunitario,  alle  norme  di  uno   degli   Stati   membri
          dell'Unione europea o dello spazio economico  europeo.  Gli
          apparati sprovvisti  della  certificazione  di  conformita'
          sono  soggetti  al   collaudo   da   parte   dell'autorita'
          competente. 
              4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio
          dell'apparato   radiotelefonico,   rivolta    all'autorita'
          competente e corredata della dichiarazione di  conformita',
          e' presentata  allo  Sportello  telematico  del  diportista
          (STED), che provvede: 
                a) all'assegnazione del nominativo internazionale; 
                b)  al  rilascio   della   licenza   provvisoria   di
          esercizio; 
                c) alla trasmissione all'autorita'  competente  della
          documentazione per il rilascio della licenza definitiva  di
          esercizio. 
              5. La licenza provvisoria  di  esercizio  resta  valida
          fino al rilascio della licenza definitiva;  la  licenza  e'
          riferita  all'apparato  radiotelefonico  di  bordo  ed   e'
          sostituita  solo  in  caso  di  sostituzione  dell'apparato
          stesso. 
              6.  La  domanda  per  il  rilascio  della  licenza   di
          esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a  bordo
          dei natanti, corredata della dichiarazione di  conformita',
          e' presentata all'ispettorato  territoriale  del  Ministero
          dello sviluppo economico avente giurisdizione sul luogo  in
          cui il richiedente ha la  propria  residenza.  Il  medesimo
          ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata
          di identificazione, valido indipendentemente dall'unita' su
          cui l'apparato viene  installato,  e  a  rilasciare,  entro
          quarantacinque giorni,  la  licenza  di  esercizio.  Per  i
          natanti da diporto, il rilascio della licenza di  esercizio
          non e' subordinato ad alcun esame. 
              7. Gli apparati  ricetrasmittenti  installati  a  bordo
          delle unita' da diporto  che  non  effettuano  traffico  di
          corrispondenza pubblica non sono  soggetti  all'obbligo  di
          affidamento della gestione ad una societa' concessionaria e
          di corresponsione del relativo canone. 
              8.   I   contratti   per   l'esercizio   di    apparati
          radioelettrici stipulati  con  le  societa'  concessionarie
          possono  essere  disdettati  alla  scadenza   nei   termini
          stabiliti. Copia della disdetta  e'  inviata  all'autorita'
          competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva  di
          atto   di    notorieta'    attestante    l'assunzione    di
          responsabilita'   della   funzionalita'   dell'apparato   e
          l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli  fini  di
          emergenza e per la sicurezza della navigazione. 
              9. La licenza di esercizio, rilasciata per il  traffico
          di  corrispondenza,  ha  validita'  anche   per   l'impiego
          dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione. 
              10. Il Ministero dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo'
          disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta  degli
          organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i
          costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti. 
              11. Per  le  imbarcazioni  e  le  navi  da  diporto  in
          navigazione oltre le dodici miglia dalla costa e'  altresi'
          obbligatoria  l'installazione  a  bordo  di   un   apparato
          elettronico per la rilevazione satellitare della posizione. 
              11-bis.  Il  conduttore  dell'unita'  da   diporto   e'
          responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e  di
          quelli previsti dal regolamento di attuazione del  presente
          codice relativi  al  corretto  utilizzo  degli  impianti  e
          apparati ricetrasmittenti di bordo. 
              11-ter. Con il regolamento di attuazione  del  presente
          codice sono stabilite per le unita' da diporto, incluse  le
          navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003,  n.  172,
          che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni
          per  il  rilascio  delle  certificazioni  di  sicurezza   e
          l'individuazione  dei  mezzi  di  salvataggio,  nonche'  le
          dotazioni di sicurezza minime che devono  essere  tenute  a
          bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti  adeguati
          all'innovazione tecnologica.».