Art. 22 
 
 
                 Aggravanti per il reato di calunnia 
 
  1. Le pene previste per il reato di calunnia  di  cui  all'articolo
368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla meta' quando il
colpevole  ha  commesso  il  fatto  allo  scopo  di  usufruire  o  di
continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione  previste
dalla presente legge. L'aumento e' dalla meta' ai due  terzi  se  uno
dei benefici e' stato conseguito.