Art. 22 Aggravanti per il reato di calunnia 1. Le pene previste per il reato di calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla meta' quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L'aumento e' dalla meta' ai due terzi se uno dei benefici e' stato conseguito.