(Allegato 1-art. 22)
                              Art. 22. 
                     Scioglimento e liquidazione 
 
  1. La delibera di scioglimento anticipato  deve  essere  comunicata
entro 30 (trenta) giorni al Registro nazionale dei soggetti obbligati
al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE e  al  Comitato  di
vigilanza e di controllo, nonche' al Centro di coordinamento. 
  2. Il fondo consortile, per  la  parte  derivante  dagli  eventuali
avanzi  di  gestione  provenienti  dal  contributo   ambientale,   e'
destinato al Centro di coordinamento, che lo utilizza per i  fini  di
cui agli articoli 15, comma 2, lettera d), e 16, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49,  nonche'  a  copertura
della  garanzia  finanziaria  di  cui  all'articolo  25  del  decreto
medesimo, qualora non regolarmente versata, previo parere  favorevole
dei Ministeri vigilanti.