Art. 22 
 
                      Modifiche all'articolo 78 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 78 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I soggetti gestori delle piattaforme di  cui  all'articolo  44,
comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a  persone
fisiche per il  loro  tramite,  una  ritenuta  alla  fonte  a  titolo
d'imposta con l'aliquota prevista per le  obbligazioni  e  gli  altri
titoli di cui  all'articolo  31  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel  caso  in  cui  i  prestiti
erogati  attraverso  le  piattaforme   siano   stati   destinati   al
finanziamento e al sostegno delle attivita' di cui all'articolo 5.»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Si  riporta  l'articolo  78,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 78 (Regime fiscale del Social Lending).  -  1.  I
          soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo  44,
          comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte  sui
          redditi  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano,  sui  redditi
          di capitale corrisposti  a  persone  fisiche  per  il  loro
          tramite, una ritenuta alla fonte  a  titolo  d'imposta  con
          l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri  titoli
          di cui all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel  caso  in  cui  i
          prestiti erogati  attraverso  le  piattaforme  siano  stati
          destinati al finanziamento e al sostegno delle attivita' di
          cui all'articolo 5. 
              2. (Abrogato). 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma  3
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
          modalita' attuative delle disposizioni di cui  al  presente
          articolo.». 
              - Si riporta l'articolo 44, comma 1,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): 
              «Art. 44 (Redditi di capitale). - 1.  Sono  redditi  di
          capitale: 
              a) gli interessi e altri proventi derivanti  da  mutui,
          depositi e conti correnti; 
              b)  gli  interessi   e   gli   altri   proventi   delle
          obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli  diversi
          dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati  di
          massa; 
              c) le rendite perpetue e le prestazioni annue  perpetue
          di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; 
              d) i compensi per  prestazioni  di  fideiussione  o  di
          altra garanzia; 
              d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per  il
          tramite   di   piattaforme   di   prestiti   per   soggetti
          finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer
          Lending)  gestite  da  societa'  iscritte  all'albo   degli
          intermediari finanziari di cui all'articolo 106  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  o  da
          istituti   di   pagamento   rientranti    nell'ambito    di
          applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico  di
          cui al decreto legislativo n.  385  del  1993,  autorizzati
          dalla Banca d'Italia; 
              e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale
          o al patrimonio di societa' ed  enti  soggetti  all'imposta
          sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera
          d) del comma 2 dell'articolo  53;  e'  ricompresa  tra  gli
          utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti  di  cui
          all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle  sue
          parti correlate, anche in sede di accertamento; 
              f)   gli   utili   derivanti   da    associazioni    in
          partecipazione e dai contratti  indicati  nel  primo  comma
          dell'articolo 2554 del codice  civile,  salvo  il  disposto
          della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53; 
              g) i proventi derivanti dalla gestione,  nell'interesse
          collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali
          costituite con somme di denaro e beni affidati da  terzi  o
          provenienti dai relativi investimenti; 
              g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti  contro
          termine su titoli e valute; 
              g-ter)  i  proventi  derivanti  dal  mutuo  di   titoli
          garantito; 
              g-quater) i redditi compresi nei  capitali  corrisposti
          in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
          capitalizzazione; 
              g-quinquies) i redditi derivanti dai  rendimenti  delle
          prestazioni pensionistiche di cui alla lettera  h-bis)  del
          comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle
          rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; 
              g-sexies) i redditi imputati al beneficiario  di  trust
          ai  sensi  dell'  articolo  73,  comma  2,  anche  se   non
          residenti; 
              h) gli interessi e  gli  altri  proventi  derivanti  da
          altri rapporti aventi per oggetto l'impiego  del  capitale,
          esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto. 
              2. Ai fini delle imposte sui redditi: 
              a) si considerano similari alle azioni, i titoli e  gli
          strumenti finanziari emessi da  societa'  ed  enti  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  la  cui
          remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
          ai risultati economici della societa' emittente o di  altre
          societa' appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
          stati  emessi.  Le  partecipazioni   al   capitale   o   al
          patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari  di
          cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
          all'articolo  73,  comma  1,  lettera  d),  si  considerano
          similari  alle  azioni  a  condizione   che   la   relativa
          remunerazione    sia    totalmente    indeducibile    nella
          determinazione del reddito nello Stato estero di  residenza
          del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita'  deve
          risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso  o  da
          altri elementi certi e precisi; 
              b) (Soppressa); 
              c) si considerano similari alle obbligazioni: 
              1) i buoni fruttiferi emessi da societa'  esercenti  la
          vendita  a  rate  di  autoveicoli,  autorizzate  ai   sensi
          dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927,  n.
          436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 
              2) i titoli  di  massa  che  contengono  l'obbligazione
          incondizionata  di  pagare  alla  scadenza  una  somma  non
          inferiore a  quella  in  essi  indicata,  con  o  senza  la
          corresponsione   di   proventi   periodici,   e   che   non
          attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
          diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente  o
          dell'affare in relazione al quale siano stati  emessi,  ne'
          di controllo sulla gestione stessa.». 
              - Si riporta l'articolo 31 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  601  (Disciplina
          delle agevolazioni tributarie): 
              «Art. 31 (Interessi delle  obbligazioni  pubbliche).  -
          Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dall'imposta  sul  reddito  delle  persone   giuridiche   e
          dall'imposta locale sui redditi gli interessi,  i  premi  e
          gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei  buoni
          postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale  e
          provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e  delle
          altre   obbligazioni   e   titoli   similari   emessi    da
          amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da
          regioni, province e comuni e  da  enti  pubblici  istituiti
          esclusivamente per l' adempimento di funzioni statali o per
          l' esercizio diretto  di  servizi  pubblici  in  regime  di
          monopolio.». 
              - Per il  testo  dell'articolo  5  del  citato  decreto
          legislativo n. 117 del 2017, si veda la  nota  all'articolo
          3.