Art. 220 
 
                      Commissioni collaudatrici 
 
                   (art. 206, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  Quando  il  collaudo  e'  affidato  ad  una  commissione,  le
operazioni sono dirette dal presidente. 
    2. I verbali, l'atto di collaudo e le  eventuali  relazioni  sono
firmati da tutti i componenti della commissione. 
    3. Se vi e'  dissenso  tra  i  componenti  della  commissione  di
collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la
circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso  di  commissione
composta da due componenti, prevalgono le conclusioni  formulate  dal
presidente. Il componente  dissenziente  ha  diritto  di  esporre  le
ragioni del dissenso negli atti del collaudo.