Art. 222 
 
                 Visita definitiva e relativi avvisi 
 
                   (art. 191, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza,
l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di  collaudo  e  ne
informa il responsabile del procedimento e il direttore  dei  lavori;
quest'ultimo ne da' tempestivo  avviso  all'esecutore,  al  personale
incaricato della sorveglianza e della contabilita' dei lavori e,  ove
necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei
lavori, affinche' intervengano alle visite di collaudo. 
    2.  Eguale  avviso  e'  dato  a   quegli   altri   funzionari   o
rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per  speciali
disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo. 
    3. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato,  non  interviene
alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due
testimoni estranei alla stazione appaltante e la  relativa  spesa  e'
posta a carico dell'esecutore. 
    4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito  ricevuto,
non intervengono o non  si  fanno  rappresentare,  le  operazioni  di
collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza  dei  suddetti  funzionari
deve essere riportata nel processo verbale. 
    5. Il direttore dei  lavori  ha  l'obbligo  di  presenziare  alle
visite di collaudo.