Art. 227 
 
                 Difetti e mancanze nell'esecuzione 
 
                   (art. 197, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Riscontrandosi nella visita di  collaudo  difetti  o  mancanze
riguardo  all'esecuzione  dei  lavori  tali  da  rendere  il   lavoro
assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione
del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 232. 
    2. Se i difetti e  le  mancanze  sono  di  poca  entita'  e  sono
riparabili  in  breve   tempo,   l'organo   di   collaudo   prescrive
specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore
un termine; il certificato di collaudo non e' rilasciato sino  a  che
da apposita dichiarazione del direttore dei  lavori,  confermata  dal
responsabile  del  procedimento,  risulti   che   l'esecutore   abbia
completamente e regolarmente eseguito le  lavorazioni  prescrittegli,
ferma restando la  facolta'  dell'organo  di  collaudo  di  procedere
direttamente alla relativa verifica. Nel caso  di  inottemperanza  da
parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo
224, comma 3. 
    3. Se  infine  i  difetti  e  le  mancanze  non  pregiudicano  la
stabilita' dell'opera e la regolarita' del servizio cui  l'intervento
e' strumentale, l'organo di collaudo  determina,  nell'emissione  del
certificato, la somma che, in conseguenza  dei  riscontrati  difetti,
deve detrarsi dal credito dell'esecutore.