Art. 229 
 
                       Certificato di collaudo 
 
                   (art. 199, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Ultimate  le  operazioni  di  cui  agli  articoli  precedenti,
l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro,  emette
il certificato di collaudo che deve contenere: 
    a) una relazione che  ripercorra  l'intera  vicenda  dell'appalto
dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente: 
    - il titolo dell'opera o del lavoro; 
    - la localita' e la provincia interessate; 
    - la data e l'importo del progetto e delle  eventuali  successive
varianti; 
    -  gli  estremi  del  contratto  e  degli   eventuali   atti   di
sottomissione  e  atti  aggiuntivi,  nonche'  quelli  dei  rispettivi
provvedimenti approvativi; 
    - il quadro economico recante gli importi autorizzati; 
    - l'indicazione dell'esecutore; 
    - il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali  altri
componenti l'ufficio di direzione lavori; 
    -  il  tempo  prescritto  per  l'esecuzione   dei   lavori,   con
l'indicazione delle eventuali proroghe; 
    - le date dei processi verbali di consegna,  di  sospensione,  di
ripresa e di ultimazione dei lavori; 
    - la data e gli importi riportati nel conto finale; 
    - l'indicazione  di  eventuali  danni  di  forza  maggiore  e  di
infortuni verificatisi; 
    - la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori  nei  riguardi
degli adempimenti assicurativi e previdenziali; 
    -  gli  estremi  del  provvedimento  di  nomina  dell'organo   di
collaudo; 
    b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso  d'opera
(da allegare); 
    c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso
se costituisce un documento a parte); 
    d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa  la
collaudabilita' dell'opera; 
    e) la certificazione di collaudo. 
    2. Nella certificazione l'organo di collaudo: 
    a)  riassume  per  sommi  capi  il  costo  del  lavoro  indicando
partitamente le modificazioni, le aggiunte,  le  deduzioni  al  conto
finale; 
    b) determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per  danni
da rifondere alla stazione appaltante per maggiori  spese  dipendenti
dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la  somma  da
rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per
i propri addetti  ai  lavori,  oltre  il  termine  convenuto  per  il
compimento degli stessi; 
    c)  dichiara,  fatte  salve  le  rettifiche  che  puo'  apportare
l'ufficio in sede  di  revisione,  l'importo  a  saldo  da  liquidare
all'esecutore; 
    d) attesta la collaudabilita' dell'opera  o  del  lavoro  con  le
eventuali prescrizioni. 
    3. Qualora nel biennio di cui  all'articolo  141,  comma  3,  del
codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile
del procedimento provvedera' a denunciare entro il  medesimo  periodo
il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori
e l'organo di collaudo ed  in  contraddittorio  con  l'esecutore,  se
detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera;  in
tal  caso  proporra'  alla  stazione  appaltante  di  fare   eseguire
dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di
tale biennio l'esecutore e' tenuto alla garanzia per le difformita' e
i vizi dell'opera, indipendentemente dalla  intervenuta  liquidazione
del saldo. 
 
              Note all'art. 229 
              - Il testo dell'art. 141, comma 3, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “3. Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un
          certificato di collaudo secondo le modalita'  previste  dal
          regolamento.  Il  certificato  di  collaudo  ha   carattere
          provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due  anni
          dall'emissione  del  medesimo.  Decorso  tale  termine,  il
          collaudo si intende tacitamente approvato ancorche'  l'atto
          formale di approvazione non sia intervenuto entro due  mesi
          dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori  di
          importo sino a 500.000 euro il certificato di  collaudo  e'
          sostituito da quello di regolare esecuzione; per  i  lavori
          di importo superiore, ma non eccedente il milione di  euro,
          e' in facolta' del soggetto  appaltante  di  sostituire  il
          certificato di collaudo con quello di regolare  esecuzione.
          Il certificato di regolare esecuzione  e'  comunque  emesso
          non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.”