Art. 23.
  1.  All'articolo  106,  comma  1,  del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  230, dopo le parole: "dandone annualmente comunicazione al
Ministero  della  sanita'"  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti: ",
anche  ai  fini delle indicazioni da adottare affinche' il contributo
delle  pratiche all'esposizione dell'intera popolazione sia mantenuto
entro  il  valore piu' basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto
dei fattori economici e sociali.".
 
Note all'art. 23:
    - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
    - L'art.  106,  comma  1,  del citato decreto come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
    "1.  L'ANPA,  in  collaborazione  con  l'ISPESL  e con l'Istituto
superiore  di sanita', anche sulla base dei dati forniti dagli organi
del  servizio sanitario nazionale competenti per territorio, effettua
la  stima  dei  diversi  contributi all'esposizione della popolazione
derivanti  dalle attivita' disciplinate dal presente decreto, dandone
annualmente  comunicazione  al  Ministero della sanita' anche ai fini
delle  indicazioni da adottare affinche' il contributo delle pratiche
all'esposizione dell'intera popolazione sia mantenuto entro il valore
piu'  basso  ragionevolmente  ottenibile,  tenuto  conto  dei fattori
economici e sociali".