Art. 23. 1. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo le parole: "dandone annualmente comunicazione al Ministero della sanita'" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche ai fini delle indicazioni da adottare affinche' il contributo delle pratiche all'esposizione dell'intera popolazione sia mantenuto entro il valore piu' basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.".
Note all'art. 23: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vedi note alle premesse. - L'art. 106, comma 1, del citato decreto come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "1. L'ANPA, in collaborazione con l'ISPESL e con l'Istituto superiore di sanita', anche sulla base dei dati forniti dagli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, effettua la stima dei diversi contributi all'esposizione della popolazione derivanti dalle attivita' disciplinate dal presente decreto, dandone annualmente comunicazione al Ministero della sanita' anche ai fini delle indicazioni da adottare affinche' il contributo delle pratiche all'esposizione dell'intera popolazione sia mantenuto entro il valore piu' basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali".