Articolo 23
                   Procedure edilizie semplificate

   1.  Qualora  gli  interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21
necessitino  anche  di  titolo  abilitativo  in  materia edilizia, e'
possibile  il  ricorso  alla  denuncia  di inizio attivita', nei casi
previsti  dalla  legge.  A  tal  fine  l'interessato,  all'atto della
denuncia,  trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata
dal relativo progetto.