Art. 23 
 
                     Norme in materia tributaria 
 
  1. All'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600  e'
aggiunto il seguente comma: 
    "8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel  comma  4,  lettera
c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una  ritenuta  del  5
per cento sugli interessi corrisposti  a  soggetti  non  residenti  a
condizione  che  gli  interessi  siano  destinati  a  finanziare   il
pagamento di interessi e altri proventi  su  prestiti  obbligazionari
emessi dai percettori: a) negoziati in  mercati  regolamentati  degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati  aderenti  all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze  4  settembre  1996  e  successive
modificazioni e  integrazioni;  b)  garantiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla societa'
capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
ovvero da altra societa' controllata dalla stessa controllante. 
  2. Le disposizioni di cui al comma  8-bis  dell'articolo  26-quater
del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600  si  applicano  agli  interessi
corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto. 
  3. L'atto di garanzia e'  in  ogni  caso  soggetto  ad  imposta  di
registro con aliquota dello 0,25 per cento. 
  4. Per i prestiti in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis  dell'articolo
26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche
agli  interessi  gia'  corrisposti  a  condizione  che  il  sostituto
d'imposta provveda entro il 30  novembre  2011  al  versamento  della
ritenuta e  dei  relativi  interessi  legali.  In  quest'ultimo  caso
l'imposta e' dovuta  nella  misura  del  6  per  cento  ed  e'  anche
sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia. 
  5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: 
      "1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui: 
        a) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento; 
        b) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per  cento.
". 
    b) al comma 3, dopo le parole  "al  comma  1"  sono  aggiunte  le
parole "e 1-bis". 
  6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
disposizioni del presente  articolo  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  7. All'articolo 13 della Tariffa, allegata al DPR 26 ottobre  1972,
n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-bis le parole "comprese le  comunicazioni  relative
ai depositi di titoli" sono soppresse; 
    b) dopo il  comma  2-bis  e'  inserito  il  seguente:  2-ter.  Le
comunicazioni  relative  ai  depositi   di   titoli   inviati   dagli
intermediari  finanziari  ai  sensi  dell'articolo  119  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385: 
      1) per ogni esemplare: 
        a) con periodicita' annuale euro 120 
        b) con periodicita' semestrale euro 60 
        c) con periodicita' trimestrale euro 30 
        d) con periodicita' mensile euro 10 
      2) per ogni esemplare dal 2013  relativamente  ai  depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascuna banca sia inferiore a cinquantamila euro: 
        a) con periodicita' annuale euro 150,00 
        b) con periodicita' semestrale euro 75,00 
        c) con periodicita' trimestrale euro 37,50 
        d) con periodicita' mensile euro 12,50 
      3) per ogni esemplare dal 2013  relativamente  ai  depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascuna banca sia non inferiore a cinquantamila euro: 
        a) con periodicita' annuale euro 380,00 
        b) con periodicita' semestrale euro 190,00 
        c) con periodicita' trimestrale euro 95,00 
        d) con periodicita' mensile euro 31,66" 
  8. Per  minimizzare  gli  adempimenti  in  occasione  di  pagamenti
effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare
di oneri deducibili o per i quali  spetta  la  detrazione  d'imposta,
all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento". 
  9. Al fine di rendere piu' rigoroso  il  regime  di  riporto  delle
perdite, all'articolo 84 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
    "1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse
norme  valevoli  per  la  determinazione  del  reddito,  puo'  essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi
in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito  imponibile
di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di  un  regime  di  esenzione
dell'utile la perdita  e'  riportabile  per  l'ammontare  che  eccede
l'utile che  non  ha  concorso  alla  formazione  del  reddito  negli
esercizi precedenti. La perdita  e'  diminuita  dei  proventi  esenti
dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la  parte
del loro ammontare che eccede i componenti negativi  non  dedotti  ai
sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza  potra'  tuttavia
essere computata in diminuzione del  reddito  complessivo  in  misura
tale che  l'imposta  corrispondente  al  reddito  imponibile  risulti
compensata da eventuali crediti di imposta,  ritenute  alla  fonte  a
titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle  eccedenze  di  cui
all'articolo 80. 
    2. Le perdite realizzate nei primi tre  periodi  d'imposta  dalla
data di costituzione possono, con le modalita' previste al  comma  1,
essere computate in diminuzione del reddito complessivo  dei  periodi
d'imposta successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
ciascuno di essi e  per  l'intero  importo  che  trova  capienza  nel
reddito  imponibile  di  ciascuno  di  essi  a  condizione   che   si
riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.". 
  10. Per rendere piu' rigoroso il regime di  ammortamento  dei  beni
gratuitamente devolvibili, all'articolo 104  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986,  n.  917,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni
caso la quota di ammortamento finanziario deducibile non puo'  essere
superiore al 1 per cento del costo dei  beni.  La  precedente  misura
percentuale si applica anche ai beni di cui al comma  1  ammortizzati
ai sensi degli articoli 102 e 103."; 
    b) il comma 4 e' abrogato. 
  11. In deroga alle disposizioni  dell'articolo  3  della  legge  30
luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 10  si  applicano  dal
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici  relativi
all'avviamento ed alle altre  attivita'  immateriali,all'articolo  15
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo  il  comma  10
sono inseriti i seguenti: 
    "10-bis. Le previsioni del comma 10  sono  applicabili  anche  ai
maggiori  valori  delle  partecipazioni  di  controllo,  iscritti  in
bilancio a seguito dell'operazione a  titolo  di  avviamento,  marchi
d'impresa  e  altre  attivita'  immateriali.  Per  partecipazioni  di
controllo si intendono quelle incluse  nel  consolidamento  ai  sensi
dell'articolo 24, e seguenti, del capo III del decreto legislativo  9
aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad  applicare  i  principi
contabili internazionali  di  cui  al  regolamento  n  1606/2002  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19  luglio  2002,   per
partecipazioni  di  controllo  si  intendono   quelle   incluse   nel
consolidamento  ai  sensi  delle   relative   previsioni.   L'importo
assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva  ai  fini  del  valore
fiscale della partecipazione stessa. 
    10-ter. Le previsioni del comma  10  sono  applicabili  anche  ai
maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre
attivita' immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni
di controllo acquisite  nell'ambito  di  operazioni  di  cessione  di
azienda ovvero di partecipazioni.". 
  13. La disposizione di cui al comma 12 si applica  alle  operazioni
effettuate sia nel periodo di imposta in corso al  31  dicembre  2010
sia in quelli  precedenti.  Nel  caso  di  operazioni  effettuate  in
periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011,  il
versamento dell'imposta sostitutiva e' dovuto in  un'unica  soluzione
entro il 30 novembre 2011. 
  14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012. 
  15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate  sono
stabilite le modalita' di attuazione dei commi da12 a 14. 
  16. Al fine di evitare disparita' di trattamento ed in applicazione
dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
in sede di recupero, nei confronti dei soggetti  di  cui  al  decreto
legislativo 20 novembre 1990, n.  356,  delle  agevolazioni  previste
dall'articolo 6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973,  n.  601,  e  dall'articolo  10-bis  della  legge  29
dicembre 1962, n. 1745, non sono  dovute  le  sanzioni  irrogate  con
provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione  ai  sensi
dell'articolo 395 del codice di procedura civile. 
  17. Per rendere piu' efficienti gli istituti di  definizione  della
pretesa tributaria, all'articolo 8 del decreto legislativo 19  giugno
1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, le parole: ", e per il versamento di  tali  somme,
se superiori a 50.000 euro, il  contribuente  e'  tenuto  a  prestare
idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
ovvero rilasciata  dai  consorzi  di  garanzia  collettiva  dei  fidi
(Confidi) iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo  di  rateazione
del detto importo, aumentato di un anno" sono soppresse; 
    b) al comma 3, le parole:  "e  la  documentazione  relativa  alla
prestazione della garanzia" sono soppresse; 
    c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In  caso  di
mancato pagamento anche di una sola delle rate  diverse  dalla  prima
entro il termine di pagamento della rata  successiva,  il  competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede  all'iscrizione  a  ruolo
delle residue somme dovute e della sanzione di  cui  all'articolo  13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia,
sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.". 
  18. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,
le parole: "e con la prestazione della garanzia" sono soppresse e  la
parola: "previsti" e' sostituita dalla seguente: "prevista". 
  19. All'articolo 48 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
546, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3, secondo periodo, le parole ", previa  prestazione,
se l'importo delle rate successive alla prima e' superiore  a  50.000
euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di  garanzia  collettiva  dei
fidi (Confidi) iscritti  nell'albo  previsto  dall'articolo  106  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono soppresse; 
    b) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e  con  la  prestazione
della  predetta  garanzia   sull'importo   delle   rate   successive,
comprensivo  degli  interessi  al   saggio   legale   calcolati   con
riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto
importo aumentato di un anno" sono soppresse; 
    c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In  caso  di
mancato pagamento anche di una sola delle rate  diverse  dalla  prima
entro il termine di pagamento della rata  successiva,  il  competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede  all'iscrizione  a  ruolo
delle residue somme dovute e della sanzione di  cui  all'articolo  13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia,
sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.". 
  20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a  19  non  si  applicano
agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  ed  alle  conciliazioni
giudiziali  gia'  perfezionate,  anche  con  la   prestazione   della
garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  21. A  partire  dall'anno  2011,  per  le  autovetture  e  per  gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e  cose  e'  dovuta
una addizionale erariale della tassa automobilistica,  pari  ad  euro
dieci  per  ogni  chilowatt  di  potenza  del  veicolo  superiore   a
duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate  del  bilancio
dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e
i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero  dell'Economia
e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle  Entrate,  da  emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione.  In  caso  di   omesso   o   insufficiente   versamento
dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D.
Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento  dell'importo  non
versato. 
  22. A fini di chiarimento in relazione a partite  IVA  inattive  da
tempo, all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972,  n.  633,  dopo  il  comma  15-quater  e'  aggiunto  il
seguente: "15-quinquies. L'attribuzione del numero di partita IVA  e'
revocata d'ufficio qualora per tre annualita' consecutive il titolare
non abbia esercitato l'attivita' d'impresa o di arti e professioni o,
se  obbligato  alla  presentazione  della  dichiarazione  annuale  in
materia d'imposta sul valore aggiunto, non  abbia  adempiuto  a  tale
obbligo. Il provvedimento  di  revoca  e'  impugnabile  davanti  alle
Commissioni tributarie.". 
  23. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati,  non  abbiano
tempestivamente  presentato  la  dichiarazione   di   cessazione   di
attivita' di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  possono  sanare   la
violazione versando, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, un importo  pari  alla  sanzione  minima
indicata nell'articolo  articolo  5,  comma  6,  primo  periodo,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad  un  quarto.
La disposizione si applica sempre che la  violazione  non  sia  stata
gia' constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. 
  24. Al fine di razionalizzare e potenziare l'attivita' di  indagine
sull'industria finanziaria, all'articolo 32, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole:  "alla  societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie,"  sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per  le
attivita' finanziarie"; 
    b) al numero 7), primo periodo, dopo le  parole:  "alla  societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziari e  creditizie,"  sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per  le
attivita' finanziarie," e dopo  le  parole:  "nonche'  alle  garanzie
prestate da terzi" sono aggiunte  le  seguenti:  "o  dagli  operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per  i  quali
gli  stessi  operatori  finanziari  abbiano  effettuato  le  suddette
operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto  rapporti  di
natura finanziaria". 
  25. All'articolo 51, secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole:  "alla  societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie,"  sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per  le
attivita' finanziarie"; 
    b) al numero 7), primo periodo, dopo le  parole:  "alla  societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie,"  sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per  le
attivita' finanziarie," e dopo  le  parole:  "nonche'  alle  garanzie
prestate da terzi" sono aggiunte  le  seguenti:  "o  dagli  operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per  i  quali
gli  stessi  operatori  finanziari  abbiano  effettuato  le  suddette
operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto  rapporti  di
natura finanziaria". 
  26. All'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo comma, 
      1) le parole: "e presso le aziende  e  istituti  di  credito  e
l'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: "e  presso
gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32"; 
      2) al  secondo  comma,  le  parole:  "allo  scopo  di  rilevare
direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui  copia  sia
stata richiesta a norma del n. 7) dello  stesso  articolo  32  e  non
trasmessa  entro  il  termine  previsto  nell'ultimo  comma  di  tale
articolo o allo scopo  di  rilevare  direttamente  la  completezza  o
l'esattezza,  allorche'  l'ufficio  abbia  fondati  sospetti  che  le
pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di  conti
trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal  contribuente
con la azienda o istituto di  credito  o  l'Amministrazione  postale"
sono sostituite dalle seguenti: "allo scopo di procedere direttamente
alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti
ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del  n.  7)  dello
stesso art. 32, non trasmessi entro il termine  previsto  nell'ultimo
comma di tale articolo o  allo  scopo  di  rilevare  direttamente  la
completezza o l'esattezza delle risposte  allorche'  l'ufficio  abbia
fondati sospetti che le pongano in dubbio". 
    b) il sesto comma e' sostituito dal seguente: 
      "Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui  al  n.  7)
dell'articolo 32, di cui al secondo comma,  devono  essere  eseguiti,
previa autorizzazione, per l'Agenzia  delle  entrate,  del  Direttore
centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per  la
Guardia di finanza,  del  Comandante  regionale,  da  funzionari  con
qualifica non inferiore a  quella  di  funzionario  tributario  e  da
ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello  aperto  al
pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite  alla
presenza del  responsabile  della  sede  o  dell'ufficio  presso  cui
avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia  a
cura del predetto responsabile al soggetto  interessato.  Coloro  che
eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati
raccolti devono assumere  direttamente  le  cautele  necessarie  alla
riservatezza dei dati acquisiti.". 
  27. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Per
l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e  gli
enti indicati al n.  5)  dell'articolo  51  e  presso  gli  operatori
finanziari di cui al 7) dello stesso articolo  51,  si  applicano  le
disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive modificazioni.". 
  28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in  tema  di  studi  di
settore: 
    a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  31
maggio 1999, n. 195, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis A  partire
dall'anno 2012 gli studi di settore devono  essere  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre  del  periodo  d'imposta  nel
quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni,  indispensabili  per
tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare
riguardo a determinati settori o  aree  territoriali,  devono  essere
pubblicate in Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31  marzo  del  periodo
d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore."; 
    b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Si  applica  la
sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione  del
modello  per  la   comunicazione   dei   dati   rilevanti   ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore,  laddove  tale  adempimento
sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione
del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia
delle Entrate."; 
    c) al secondo comma dell'articolo 39 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunta  la  seguente
lettera: "e) quando viene rilevata l'omessa  o  infedele  indicazione
dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai  fini  dell'applicazione   degli   studi   di   settore,   nonche'
l'indicazione di cause di  esclusione  o  di  inapplicabilita'  degli
studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica
a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al  comma  2-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."; 
    d) al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998,  n.
146, e' soppresso il seguente periodo: "In caso di  rettifica,  nella
motivazione  dell'atto  devono  essere  evidenziate  le  ragioni  che
inducono l'ufficio  a  disattendere  le  risultanze  degli  studi  di
settore in quanto inadeguate a stimare  correttamente  il  volume  di
ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente."; 
    e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:" 2-bis.1: La misura
della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata  del  50
per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del  modello  per  la
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi  di  settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto  ed   il
contribuente non abbia  provveduto  alla  presentazione  del  modello
anche a seguito di  specifico  invito  da  parte  dell'Agenzia  delle
Entrate. Si applica la disposizione di cui  al  secondo  periodo  del
comma 2- bis ."; 
    f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:" 4-ter:  La  misura
della sanzione minima e massima di cui al comma 4 e' elevata  del  50
per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del  modello  per  la
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi  di  settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto  ed   il
contribuente non abbia  provveduto  alla  presentazione  del  modello
anche a seguito di  specifico  invito  da  parte  dell'Agenzia  delle
Entrate. Si applica la disposizione di cui  al  secondo  periodo  del
comma 4-bis."; 
    g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter:  La  misura
della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata  del  50
per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del  modello  per  la
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi  di  settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto  ed   il
contribuente non abbia  provveduto  alla  presentazione  del  modello
anche a seguito di  specifico  invito  da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate. Si applica la disposizione di cui  al  secondo  periodo  del
comma 2-bis.". 
  29. Al fine di razionalizzare i procedimenti di  irrogazione  delle
sanzioni: 
    a) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
472, dopo il comma 7 e' aggiunto il  seguente:  "7-bis.  Le  sanzioni
irrogate ai sensi  del  comma  7,  qualora  rideterminate  a  seguito
dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono
definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso,
con  il  pagamento  dell'importo  stabilito   dal   comma   3.".   La
disposizione di cui al periodo precedente si  applica  agli  atti  di
irrogazione delle sanzioni notificati dopo  la  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche' a quelli notificati prima  della
predetta data per  i  quali  risultano  pendenti  i  termini  per  la
proposizione del ricorso; 
    b) nel comma  1  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472, le parole: "possono  essere"  sono  sostituite
con la seguente: "sono". La disposizione di cui al periodo precedente
si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011. 
  30.  Ai  fini  di  coordinamento  in  materia  di  accertamento   e
riscossione, all'articolo 29, comma 1,  primo  periodo,  del  decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: "luglio" e' sostituita dalla
seguente: "ottobre". 
  31.  Per  coordinare  l'entita'  delle  sanzioni  al  ritardo   dei
versamenti, all'articolo 13, comma 1, secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997  n.  471,  sono  soppresse  le  seguenti
parole: "riguardanti crediti  assistiti  integralmente  da  forme  di
garanzia reale  o  personale  previste  dalla  legge  o  riconosciute
dall'amministrazione finanziaria,". 
  32. Al fine  di  razionalizzare  gli  adempimenti  previsti  per  i
rimborsi spese delle procedure esecutive, all'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 6, lettera a), le parole da: "se l'agente" a:  "comma
1" sono sostituite dalle seguenti. "in caso di inesigibilita'"; 
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente  comma  :  "6-bis.  Il
rimborso delle spese di cui al comma  6,  lettera  a),  maturate  nel
corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo  dell'anno
successivo, e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In  caso
di mancata erogazione, l'agente della riscossione  e'  autorizzato  a
compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego,
a titolo definitivo, del discarico della quota per  il  cui  recupero
sono state svolte le procedure che determinano il  rimborso,  obbliga
l'agente della riscossione a restituire  all'ente,  entro  il  decimo
giorno successivo alla richiesta,  l'importo  anticipato,  maggiorato
degli interessi legali. L'importo dei rimborsi  spese  riscossi  dopo
l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli  interessi  legali,
e' riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.". 
  33. Ferma restando, per  i  rimborsi  spese  maturati  fino  al  31
dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6,  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e  le  disposizioni
contenute nel comma 6-bis  dello  stesso  articolo  17,  del  decreto
legislativo n. 112  del  1999,  nel  testo  introdotto  dal  presente
decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire  dall'anno
2011. 
  34. Al fine di razionalizzare i termini per la presentazione  delle
comunicazioni di inesigibilita': 
    a) all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto- legge
30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2008» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «30 settembre  2011»
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»; 
    b)  all'articolo  36,   commi   4-quinquies   e   4-sexies,   del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 13, del decreto- legge 30  dicembre  2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25,  le  parole:  «30  settembre  2011»,  ovunque   ricorrano,   sono
sostituite dalle  seguenti:  «30  settembre  2012»,  le  parole:  «30
settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e
le parole: «1° ottobre 2011»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1°
ottobre 2012»; 
    c) all'articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto  legislativo
13 aprile 1999, n. 112, dopo la parola: "esecutiva" sono inserite  le
seguenti: ", diversa dall'espropriazione mobiliare,". 
  35. Al fine di razionalizzare la gestione dei crediti di giustizia,
all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'alinea, sono soppresse le  parole  da:  "conseguenti"  a:
"data,"; 
    b) nella lettera b), dopo la parola:  "credito"sono  inserite  le
seguenti: "; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente  delega
uno o piu' dipendenti della societa' stipulante  alla  sottoscrizione
dei relativi ruoli". 
  36. All'articolo 2 della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
abrogati i commi 213, 214 e 215. 
  37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del  codice  civile,  le  parole:
"per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per  l'imposta  sul
reddito delle  persone  giuridiche,  per  l'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e per l'imposta locale sui redditi,  diversi  da
quelli indicati nel primo  comma  dell'articolo  2771,  iscritti  nei
ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del  servizio
di riscossione  procede  o  interviene  nell'esecuzione  e  nell'anno
precedente" sono sostituite dalle seguenti:  "per  le  imposte  e  le
sanzioni dovute secondo le norme in materia di  imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone  giuridiche,
imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita'
produttive ed imposta locale sui redditi". La disposizione si osserva
anche per i crediti sorti anteriormente  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  38.L'articolo 2771 del codice civile e' abrogato. 
  39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile,  dopo  le
parole: "I crediti dello Stato indicati" sono inserite  le  seguenti:
"dal primo e". La disposizione si osserva anche per i  crediti  sorti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  40.I titolari di crediti privilegiati, intervenuti  nell'esecuzione
o ammessi al passivo fallimentare in  data  anteriore  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i  crediti
che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti  commi,  sono
stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio,  valendosi,
in sede di distribuzione della somma ricavata,  del  rimedio  di  cui
all'articolo 512 del codice di procedura  civile,  oppure  proponendo
l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267, nel  termine  di  cui  all'articolo  99  dello
stesso decreto. 
  41. All'articolo 7, comma  2,  lettera  o),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo periodo, le parole: "e' aggiunto  il  seguente"  sono
sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti"; 
    b) dopo il comma 1- bis) e' aggiunto  il  seguente:  "1-ter.  Gli
operatori finanziari soggetti all'obbligo di  comunicazione  previsto
dall'articolo  7,  sesto  comma  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte  di  credito,
di debito  o  prepagate,  comunicano  all'Agenzia  delle  entrate  le
operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento
dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o
prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalita'
e termini stabiliti  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
delle entrate.". 
  42. Al fine di razionalizzare  gli  adempimenti  in  occasione  del
noleggio di autoveicoli: 
    a) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai  soggetti  che  esercitano
attivita' di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    b) l'azienda di noleggio e'  tenuta  ad  indicare  nella  fattura
emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di
noleggio a cui fa riferimento; 
    c) La fattura, emessa ai  sensi  dell'art.  21  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972  n.  633,  deve  essere
consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l'autovettura  sia
riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda che  sia  in
grado di emettere il documento. 
  43.  In  attesa  di  una  revisione  complessiva  della  disciplina
dell'imprenditore  agricolo  in  crisi  e  del  coordinamento   delle
disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di  crisi
o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli  articoli
182-bis e 182-ter del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  come
modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2. 
  44. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola
di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall'articolo
3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del  16  giugno  2011,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  147  del  27  giugno  2011,
relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi,  nonche'  dei
contributi  previdenziali  ed   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le  malattie
professionali,  sospesi  in  relazione  all'eccezionale  afflusso  di
cittadini appartenenti ai Paesi del Nord  Africa  e'  differito  alla
data del 30 giugno 2012. 
  45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce  zona  franca
urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della  legge  27
dicembre 2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni.  Al  fine  di
assicurare  l'effettiva  compatibilita'  comunitaria  della  presente
disposizione,  la  sua  efficacia  e'  subordinata  alla   preventiva
autorizzazione comunitaria. 
  46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le  finalita'  alle
quali puo' essere destinata, a scelta  del  contribuente,  una  quota
pari al cinque per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche  e'  inserita,  altresi',  quella  del  finanziamento   delle
attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e  le
attivita' culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei
soggetti ammessi al riparto e le modalita' di riparto delle somme. 
  47. In attesa della riforma fiscale, a  decorrere  dal  periodo  di
imposta successivo a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2012,  con
regolamento da emanare ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' rivista  la  disciplina  del  regime
fiscale degli ammortamenti dei beni  materiali  e  immateriali  sulla
base  di  criteri  di  sostanziale  semplificazione  che  individuino
attivita' ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e  a
quote  costanti  e  attivita'  ammortizzabili   cumulativamente   con
aliquota unica di ammortamento. 
  48. Nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 605,  al  primo  comma,  lettera  b),  le  parole:
"esclusi  gli  atti  degli  organi  giurisdizionali  e  quelli"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "nonche',  per  gli  atti  degli  organi
giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti". 
  49. Al primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 26 aprile  1986,  n.
131, le parole: "esclusi quelli degli  organi  giurisdizionali"  sono
soppresse. 
  50. In  tutti  gli  atti  introduttivi  di  un  giudizio,  compresa
l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti  di  prima  difesa
devono essere indicati,  le  generalita'  complete  della  parte,  la
residenza o sede, il domicilio  eletto  presso  il  difensore  ed  il
codice fiscale, oltre che della parte, anche  dei  rappresentanti  in
giudizio.