Articolo 23 - Adescamento di bambini a scopi sessuali Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un bambino che non abbia raggiunto l'eta' del fissata in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, allo scopo di commettere, in tale incontro, un reato stabilito in conformita' agli articoli 18, paragrafo 1.a, o 20, paragrafo 1.a, qualora tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro.