(Convenzione-art. 23)
  Articolo 23 - Adescamento di bambini a scopi sessuali 
 
  Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative  o  di  altro
genere al fine di considerare reato penale il  fatto  che  un  adulto
proponga   intenzionalmente,   per   mezzo   delle   tecnologie    di
comunicazione e di informazione, un incontro ad un  bambino  che  non
abbia raggiunto l'eta' del fissata in applicazione dell'articolo  18,
paragrafo 2, allo scopo di commettere, in  tale  incontro,  un  reato
stabilito in conformita' agli  articoli  18,  paragrafo  1.a,  o  20,
paragrafo 1.a, qualora tale proposta sia seguita  da  atti  materiali
riconducibili a detto incontro.