Art. 23 
 
  1. L'articolo 69 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 69. - I valori proporzionali delle singole unita' immobiliari
espressi nella tabella millesimale di  cui  all'articolo  68  possono
essere rettificati o modificati all'unanimita'. Tali  valori  possono
essere rettificati o modificati,  anche  nell'interesse  di  un  solo
condomino, con la maggioranza prevista  dall'articolo  1136,  secondo
comma, del codice, nei seguenti casi: 
    1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 
    2) quando, per le mutate condizioni di una  parte  dell'edificio,
in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di  superfici  o  di
incremento o diminuzione delle unita' immobiliari,  e'  alterato  per
piu' di un quinto il  valore  proporzionale  dell'unita'  immobiliare
anche di un  solo  condomino.  In  tal  caso  il  relativo  costo  e'
sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. 
  Ai soli fini della  revisione  dei  valori  proporzionali  espressi
nella tabella millesimale allegata al regolamento  di  condominio  ai
sensi dell'articolo 68, puo' essere convenuto in giudizio  unicamente
il condominio in persona  dell'amministratore.  Questi  e'  tenuto  a
darne   senza   indugio   notizia   all'assemblea   dei    condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo puo' essere revocato
ed e' tenuto al risarcimento degli eventuali danni. 
  Le norme di cui al presente articolo si applicano per la  rettifica
o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese  redatte
in applicazione dei criteri legali o convenzionali».