Articolo 23. Procedura relativa alle riserve 1. La riserva, l'accettazione esplicita di una riserva e l'obiezione ad una riserva devono essere formulate per iscritto e comunicate agli Stati contraenti e agli altri Stati che sono qualificati per diventare parti del trattato. 2. Una riserva che al momento della firma del trattato venga formulata con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, deve essere confermata formalmente dallo Stato che ne e' l'autore, quando esso esprime il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato. In tal caso, si ritiene che la riserva sia stata fatta alla data in cui e' stata confermata. 3. Non occorre che siano confermate le accettazioni chiaramente espresse di una riserva o di una obiezione ad una riserva che siano anteriori alla conferma di quest'ultima. 4. Il ritiro di una riserva o di una obiezione ad una riserva deve essere formulato per iscritto.