Articolo 23 1. La famiglia e' il nucleo naturale e fondamentale della societa' e ha diritto ad essere protetta dalla societa' e dallo Stato. 2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia e' riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'eta' per contrarre matrimonio. 3. Il matrimonio non puo' essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parita' di diritti e di responsabilita' dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria.