Art. 23.
                     (Riparazioni straordinarie)

  Quando  si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere
necessarie  per  conservare ad esso la sua destinazione o per evitare
maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso
a  cui  e' adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di
rilevante  entita',  il  locatore  puo' chiedere al conduttore che il
canone  risultante  dall'applicazione degli articoli precedenti venga
integrato  con  un  aumento  non  superiore  all'interesse legale sul
capitale  impiegato  nelle  opere e nei lavori effettuati, dedotte le
indennita'  e  i  contributi  di  ogni  natura  che il locatore abbia
percepito  o  che  successivamente  venga  a  percepire  per le opere
eseguite.
  L'aumento  decorre  dalla data in cui sono state ultimate le opere,
se  la  richiesta  e' fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in
caso  diverso  decorre  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  al
ricevimento della richiesta.
  Le  disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando
il   locatore  venga  assoggettato  a  contributi  di  miglioria  per
trasformazioni urbane nella zona in cui e' situato l'immobile.
  Le  controversie  derivanti dall'applicazione del presente articolo
sono decise con le modalita' indicate negli articoli 43 e seguenti.