Art. 23.
                           Armi clandestine
  Sono considerate clandestine:
   1)  le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente
art. 7;
   2)   le  armi  comuni  e  le  canne  sprovviste  dei  numeri,  dei
contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11.
  E'  punito  con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da
lire duecentomila  a  lire  un  milione  e  cinquecentomila  chiunque
fabbrica,  introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita
o altrimenti cede armi o canne clandestine.
  Chiunque  detiene  armi  o  canne  clandestine  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire centomila
a lire un milione.
  Si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da
lire  centocinquantamila  a  lire  un  milione  e  cinquecentomila  a
chiunque  porta  in  luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne
clandestine. La stessa pena si applica altresi' a chiunque  cancella,
contraffa'  o  altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri
segni distintivi di cui al precedente art. 11.
  Con   la   sentenza   di  condanna  e'  ordinata  la  revoca  delle
autorizzazioni di polizia in materia di  armi  e  la  confisca  delle
stesse armi.
  Non e' punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei
segni d'identita' prescritti per le armi comuni da sparo chiunque  ne
effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero
dell'interno ai fini della iscrizione nel  catalogo  nazionale  o  al
Banco nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.