Art. 23. 
Rimozione  di  ostacoli  per  l'esercizio  di   attivita'   sportive,
                       turistiche e ricreative 
  1. L'attivita' e la pratica delle discipline sportive sono favorite
senza limitazione alcuna.  Il  Ministro  della  sanita'  con  proprio
decreto da emanare entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge,  definisce  i  protocolli  per  la  concessione
dell'idoneita'  alla  pratica  sportiva   agonistica   alle   persone
handicappate. 
  2. Le regioni e i comuni, i  consorzi  di  comuni  ed  il  Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano,  in  conformita'  alle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  eliminazione  delle  barriere
architettoniche, ciascuno per gli  impianti  di  propria  competenza,
l'accessibilita' e la fruibilita'  delle  strutture  sportive  e  dei
connessi servizi da parte delle persone handicappate. 
  3. Le concessioni demaniali per gli impianti di  balneazione  ed  i
loro rinnovi sono subordinati alla visitabilita'  degli  impianti  ai
sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva
possibilita' di accesso al mare delle persone handicappate. 
  4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi  sono  subordinati
alla visitabilita' degli impianti ai sensi  del  citato  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 
  5. Chiunque, nell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo  5,
primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri  pubblici
esercizi, discrimina persone handicappate e' punito con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione  a  lire
dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi. 
 
          Note all'art. 23:
          -  Il  D.M.  14  giugno  1989,  n. 236, reca: "Prescrizioni
          tecniche   necessarie   a    garantire    l'accessibilita',
          l'adattabilita'  e la visitabilita' degli edifici privati e
          di   edilizia   residenziale   pubblica   sovvenzionata   e
          agevolata,  ai  fini  del  superamento  e dell'eliminazione
          delle  barriere  architettoniche"  e  contiene   norme   di
          attuazione  della  legge n. 13/1989, recante: "Disposizioni
          per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
          architettoniche negli edifici privati".
          - Il  testo  dell'art.  5,  primo  comma,  della  legge  n.
          217/1983  (Legge  quadro per il turismo e interventi per il
          potenziamento e la qualificazione  dell'offerta  turistica)
          e' il seguente:
          "Art.  5  (Imprese  turistiche).  - Sono imprese turistiche
          quelle che svolgono  attivita'  di  gestione  di  strutture
          ricettive ed annessi servizi turistici".