Art. 23. 
  1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto
e la rinunzia alla  cittadinanza  e  la  prestazione  del  giuramento
previste dalla presente legge sono  rese  all'ufficiale  dello  stato
civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire  la
propria residenza, ovvero, in caso di residenza  all'estero,  davanti
all'autorita' diplomatica o consolare del luogo di residenza. 
  2. Le dichiarazioni di cui  al  comma  1,  nonche'  gli  atti  o  i
provvedimenti  attinenti  alla  perdita,  alla  conservazione  e   al
riacquisto  della  cittadinanza  italiana  vengono   trascritti   nei
registri di cittadinanza e di essi  viene  effettuata  annotazione  a
margine dell'atto di nascita.