Art. 23.
          Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra
  1.  Sono soggette ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il
vino, riferita ad ettolitro di  prodotto  finito,  le  altre  bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra.
  2. Si intendono per:
    a)  "altre bevande fermentate tranquille" tutti i prodotti di cui
ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nel precedente articolo 22 ed
i prodotti di cui  al  codice  NC  2206,  escluse  le  altre  bevande
fermentate  gassate  definite alla successiva lettera b) del presente
articolo,  ed  esclusi  i  prodotti  previsti  all'articolo  21,  che
abbiano:
    1)  un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento
ma non superiore al 10 per cento in volume;
    2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma
non superiore al 15 per cento in volume, purche'  l'alcole  contenuto
nel prodotto derivi interamente da fermentazione;
    b)  "altre bevande fermentate gassate" tutti i prodotti di cui al
codice NC 2206 00 91, nonche' i prodotti di cui ai  codici  2204  10,
2204  21  10,  2204  29  10 e 2205, non previsti all'articolo 22, che
soddisfano le seguenti condizioni:
    1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo  a  "forma  di
fungo"  tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione
dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
    2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2  per
cento ma non superiore al 13 per cento in volume;
    3)  avere  un  titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per
cento, ma non superiore al 15 per cento in volume,  purche'  l'alcole
contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.
  3.  Sono esenti da accisa le altre bevande fermentate, tranquille e
gassate, fabbricate da un privato e consumate  dal  fabbricante,  dai
suoi  familiari  o  dai  suoi  ospiti,  a  condizione che non formino
oggetto di alcuna attivita' di vendita.