Art. 23 
Detenzione di materie fissili speciali, materie  grezze,  minerali  e
                        combustibili nucleari 
 
  1. I detentori di materie fissili speciali, di materie  grezze,  di
minerali e di combustibili nucleari debbono farne denuncia, ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n.  1860,  e,  inoltre,
tenerne la  contabilita'  nei  modi  e  per  le  quantita'  che  sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, sentita l'ANPA. 
 
                    Nota all'art. 23: 
                    - V. nota all'art. 22.