Art. 23 Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari 1. I detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari debbono farne denuncia, ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e, inoltre, tenerne la contabilita' nei modi e per le quantita' che sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA.
Nota all'art. 23: - V. nota all'art. 22.