Art. 23
     (Incarichi scritti per attivita' in situazioni pericolose)
1.  Per  l'esecuzione  di attivita' in situazioni pericolose o di per
   se' non pericolose ma che,  interagendo  con  altre,  possono  far
   insorgere  rischi  gravi,  i  lavoratori devono ricevere specifico
   incarico scritto che deve precisare le condizioni da rispettare  e
   le precauzioni da adottare prima, durante e dopo i lavori.
2.   L'incarico  e'  rilasciato  dal  direttore  responsabile  o  dal
   sorvegliante prima dell'inizio del lavoro.