Art. 23 (Incarichi scritti per attivita' in situazioni pericolose) 1. Per l'esecuzione di attivita' in situazioni pericolose o di per se' non pericolose ma che, interagendo con altre, possono far insorgere rischi gravi, i lavoratori devono ricevere specifico incarico scritto che deve precisare le condizioni da rispettare e le precauzioni da adottare prima, durante e dopo i lavori. 2. L'incarico e' rilasciato dal direttore responsabile o dal sorvegliante prima dell'inizio del lavoro.