Art. 23. Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria e contabile di Ateneo. E' nominato con decreto del Rettore ed e' composto da: a) un Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Almeno due membri effettivi del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili. Non puo' far parte del Collegio il personale dipendente dell'Ateneo. 3. Il mandato dei componenti del Collegio dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. 4. Ai componenti del Collegio e' corrisposta una indennita' di carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. 5. Compiti e modalita' di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.