Art. 23 
 
 
                  Fondo per la crescita sostenibile 
 
  1. Le presenti disposizioni sono dirette  a  favorire  la  crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione  nel  rispetto  delle
contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica  e  di  equita'
sociale, in un quadro di sviluppo di  nuova  imprenditorialita',  con
particolare riguardo al sostegno alla piccola e media  impresa  e  di
progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le  diverse
aree territoriali del Paese. 
  2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, istituito presso il  Ministero  dello  sviluppo
economico  assume  la  denominazione  di  «Fondo  per   la   crescita
sostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo e' destinato, sulla base di
obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti  e  nel  rispetto  dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento  comunitario,  al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto  significativo
in ambito nazionale sulla  competitivita'  dell'apparato  produttivo,
con particolare riguardo alle seguenti finalita': 
    a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo  e  innovazione
di rilevanza strategica per  il  rilancio  della  competitivita'  del
sistema produttivo, anche tramite  il  consolidamento  dei  centri  e
delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 
    b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo  di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma; 
    c) la promozione della presenza internazionale  delle  imprese  e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le
azioni che saranno attivate dall'ICE  -  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 
  3. Per il perseguimento delle finalita' di  cui  al  comma  2,  con
decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
(( da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto  )),  nel  rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate  le  priorita',
le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del
Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta.
Le predette misure sono  attivate  con  bandi  ovvero  direttive  del
Ministro dello sviluppo economico, (( che individuano i  termini  )),
le modalita' e le procedure ((, anche in forma automatizzata, ))  per
la concessione ed erogazione  delle  agevolazioni.  Per  la  gestione
degli  interventi  il  Ministero  dello   sviluppo   economico   puo'
avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa'  in  house
ovvero di  societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti
tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di
un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  Agli  oneri  derivanti
dalle convenzioni e contratti di cui al  presente  comma  si  applica
quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5 del  decreto-legge  1º
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge  3  agosto
2009, n. 102. 
  (( 3-bis. Gli obiettivi e le priorita'  del  Fondo  possono  essere
periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3
sulla base del monitoraggio dell'andamento degli  incentivi  relativi
agli anni precedenti. )) 
  4.  Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due   distinte
contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo esclusivamente
per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono  rientri  e
per gli  interventi,  anche  di  natura  non  rotativa,  cofinanziati
dall'Unione Europea o  dalle  regioni,  ferma  restando  la  gestione
ordinaria in bilancio per gli altri interventi.  Per  ciascuna  delle
finalita' indicate  al  comma  2  e'  istituita  un'apposita  sezione
nell'ambito del Fondo. 
  5. Il comitato tecnico previsto dall'articolo  16,  comma  2  della
legge 17  febbraio  1982,  n.  46  continua  a  svolgere  le  proprie
funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attivita'  e  i
procedimenti avviati alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, che  continuano  ad  essere  disciplinati  dalle  pertinenti
disposizioni attuative della medesima legge. 
  6. I finanziamenti agevolati concessi a valere  sul  Fondo  possono
essere assistiti da garanzie reali e personali.  E'  fatta  salva  la
prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi. 
  7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge  sono
abrogate le disposizioni di legge  indicate  dall'allegato  1,  fatto
salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo. 
  8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonche'  le
somme  restituite  o  non  erogate  alle  imprese,  a   seguito   dei
provvedimenti di revoca  e  di  rideterminazione  delle  agevolazioni
concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente
comma, cosi' come accertate con decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate nel medesimo importo  alla  contabilita'  speciale
del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati.  Le
predette  disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e  per  garantire
la definizione dei procedimenti di cui al comma 11. 
  9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai  sensi  del
comma 7, le  disponibilita'  esistenti  sulle  contabilita'  speciali
nella titolarita' del Ministero dello  sviluppo  economico  e  presso
l'apposita contabilita' istituita presso Cassa  Depositi  e  Prestiti
per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2,  comma  203,
lettera f)  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  nel
medesimo importo, con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, su richiesta del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ad
apposito capitolo dello stato di previsione  dello  stesso  Ministero
per la successiva assegnazione alla contabilita' speciale  del  Fondo
operativa per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse  necessarie  per
far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire  la  definizione
dei  procedimenti  di  cui  al  successivo  comma  11.  Le   predette
contabilita' speciali continuano ad operare fino al completamento dei
relativi  interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia'  approvate  dalla  UE
alla data di 
  10. Al fine di garantire  la  prosecuzione  delle  azioni  volte  a
promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale  tra  le
diverse aree del Paese, le  disponibilita'  accertate  e  versate  al
Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo,  ((  rivenienti
)) da contabilita' speciali o capitoli di bilancio relativi a  misure
di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate  secondo
il vincolo di destinazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1  del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato
1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  17
          febbraio  1982,   n.   46   (Interventi   per   i   settori
          dell'economia di  rilevanza  nazionale),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1982, n. 57: 
              «Art.  14.  Presso  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato  e'  istituito   il   «Fondo
          speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il  Fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
              Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
          imprese  destinati  ad  introdurre  rilevanti   avanzamenti
          tecnologici  finalizzati  a  nuovi  prodotti   o   processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni  di
          contenuto  stilistico  e  qualitativo  del  prodotto.  Tali
          programmi  riguardano  le   attivita'   di   progettazione,
          sperimentazione,  sviluppo,  preindustrializzazione   e   i
          processi   realizzativi   di    campionatura    innovativa,
          unitariamente considerati. 
              Il Ministro delle  attivita'  produttive  provvede  con
          proprio  decreto,  adottato  previo  parere  delle  regioni
          interessate, a stabilire annualmente la  percentuale  delle
          risorse  riservata  in  via  prioritaria  ai  programmi  di
          sviluppo precompetitivo presentati dalle  piccole  e  medie
          imprese. Tale quota non puo' essere  inferiore  al  25  per
          cento delle riserve annuali disponibili.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  (Disposizioni  per  la
          razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno  pubblico
          alle imprese, a norma dell'art. 4,  comma  4,  lettera  c),
          della legge15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99: 
              «Art. 7. Procedure di erogazione. 
              1.  I  benefici  determinati  dagli   interventi   sono
          attribuiti in una delle seguenti forme: credito  d'imposta,
          bonus fiscale, secondo i criteri e  le  procedure  previsti
          dall'art. 1 del decreto-legge 23  giugno  1995,  n.  244  ,
          convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n.
          341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale,
          contributo in conto interessi, finanziamento agevolato. 
              2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4,
          nel  caso  di  erogazione  del  beneficio  sotto  forma  di
          contributo in conto capitale esso e' posto  a  disposizione
          dell'impresa beneficiaria, presso una  banca  appositamente
          convenzionata, in piu' quote annuali,  stabilite  per  ogni
          regime di aiuto  da  ciascun  soggetto  competente,  tenuto
          conto della durata del programma. Le  erogazioni  a  favore
          dell'impresa  beneficiaria  sono  effettuate  dal  soggetto
          responsabile per un importo pari allo stato di  avanzamento
          contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni  possono  essere
          erogate   anche   a   titolo   di   anticipazione,   previa
          presentazione di apposita fideiussione bancaria  o  polizza
          assicurativa d'importo pari almeno alla somma  da  erogare.
          Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore
          al dieci per cento  delle  agevolazioni  concesse,  che  e'
          erogato   successivamente    alla    presentazione    della
          documentazione  finale  di  spesa  da  parte   dell'impresa
          beneficiaria  e  all'effettuazione  dei  controlli  di  cui
          all'art. 9. 
              3. Il credito d'imposta, non rimborsabile, puo'  essere
          fatto valere, con le modalita' e  i  criteri  di  cui  alla
          legge 5 ottobre 1991, n. 317 , ai fini dell'IVA, dell'IRPEG
          e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              4. Il bonus fiscale puo' essere utilizzato dal soggetto
          beneficiario, con le modalita'  stabilite  dal  decreto  24
          gennaio 1996, n. 90 del Ministro delle finanze,  in  una  o
          piu' soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo
          alla ricezione dello stesso, per il  pagamento,  presso  il
          concessionario del servizio  della  riscossione  competente
          per territorio, delle imposte  che  affluiscono  sul  conto
          fiscale di cui alla  legge  30  dicembre  1991,  n.  413  ,
          intestato allo stesso soggetto  beneficiario,  ivi  incluse
          quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta. Il  bonus
          fiscale e' rilasciato dal soggetto  competente  in  duplice
          esemplare; in occasione del primo versamento delle  imposte
          sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria  consegna
          al concessionario uno dei due esemplari. 
              5. L'erogazione del finanziamento  agevolato  segue  le
          modalita', in quanto compatibili, previste al comma  2  per
          il  contributo  in   conto   capitale,   fatta   salva   la
          maggiorazione relativa agli interessi di  cui  al  medesimo
          comma.  L'agevolazione  derivante   da   un   finanziamento
          agevolato  e'  pari  alla  differenza  tra  gli   interessi
          calcolati al tasso di interesse di riferimento, di  cui  al
          comma  2  dell'art.   2,   e   quelli   effettivamente   da
          corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del  calcolo
          dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata  al
          valore   attuale    al    momento    dell'erogazione    del
          finanziamento. Ciascun  soggetto  competente  determina  le
          modalita' di rimborso del finanziamento, che in  ogni  caso
          non possono prevedere una durata superiore a quindici anni,
          ivi  compreso   l'eventuale   utilizzo   del   periodo   di
          preammortamento di durata pari a  quella  di  realizzazione
          del programma. 
              6. Il contributo in  conto  interessi  e'  concesso  in
          relazione  a  un  finanziamento   accordato   da   soggetti
          autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria; esso  e'
          pari alla quota parte degli interessi, calcolati  al  tasso
          di riferimento previsto dal comma 2 dell'art.  2,  posta  a
          carico  dell'Amministrazione.  Ai  soli  fini  del  calcolo
          dell'agevolazione, tale parte di interessi e'  scontata  al
          valore     attuale     al      momento      dell'erogazione
          dell'agevolazione. L'erogazione del contributo  avviene  in
          piu' quote, sulla base delle rate  di  ammortamento  pagate
          dall'impresa beneficiaria,  esclusivamente  all'impresa,  a
          meno  che  la  legge  consenta,   per   le   modalita'   di
          funzionamento del meccanismo finanziario,  la  possibilita'
          di una erogazione  diretta  all'impresa.  Ciascun  soggetto
          competente   puo',    tenuto    conto    della    tipologia
          dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in
          conto interessi in contributo in conto capitale,  scontando
          al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio
          derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e
          le altre condizioni economiche alle quali  e'  perfezionato
          il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti. 
              7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti  e'
          calcolato secondo quanto disposto dall'art. 15 della  legge
          7 agosto 1997, n. 266.Le eventuali differenze sono scontate
          al valore attuale al tasso  di  riferimento  in  vigore  al
          momento della concessione dell'intervento. 
              8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini
          di cui all'art. 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal
          comma 2, ultimo periodo, del presente articolo. 
              9. Presso ciascuna amministrazione  statale  competente
          e'  istituito  un  apposito  Fondo   per   gli   interventi
          agevolativi alle imprese, al quale affluiscono  le  risorse
          finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi  di
          competenza  della  medesima  Amministrazione,  amministrato
          secondo le normative vigenti per tali interventi.». 
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  reca:
          "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
          2006, n. 100, supplemento ordinario. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  (Disposizioni  per  la
          razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno  pubblico
          alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c): 
              «Art. 3. Procedimenti e moduli organizzativi. 
              1.  Gli  interventi  sono  attuati   con   procedimento
          automatico, valutativo, o negoziale. 
              2. Ferma restando la concessione da parte del  soggetto
          competente, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o
          di  erogazione,  tenuto  conto  della  complessita'   degli
          adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono  essere
          stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono  di  natura
          privatistica, con societa' o enti in possesso dei necessari
          requisiti  tecnici,  organizzativi  e   di   terzieta'   in
          relazione  allo  svolgimento  delle   predette   attivita',
          selezionati tramite  le  procedure  di  gara  previste  dal
          decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  157.  Gli  oneri
          derivanti dalle  convenzioni  in  misura  non  superiore  a
          quanto determinato in sede  di  aggiudicazione  della  gara
          sono posti a carico degli stanziamenti cui  le  convenzioni
          si riferiscono: in ogni caso e' disposto  il  pagamento  di
          penali in caso di revoca di interventi  dall'aggiudicatario
          in misura percentuale  sul  valore  dell'intervento,  fatti
          salvi esclusivamente  i  casi  di  accertata  falsita'  dei
          documenti. 
              3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei
          risultati attesi dagli interventi, il  soggetto  competente
          per la concessione puo' avvalersi di  esperti  prescelti  a
          rotazione  da  appositi  elenchi,  aperti   a   tutti   gli
          interessati, previa verifica della insussistenza  di  cause
          di incompatibilita' e del possesso dei necessari  requisiti
          di  professionalita',  competenza  e   imparzialita'.   Con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
          fissati i criteri per l'inclusione e  la  permanenza  degli
          esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 1º
          luglio  2009,  n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,   nonche'
          proroga di termini), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
          luglio 2009, n. 150: 
              «Art. 19. Societa' pubbliche 
              1. All'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
          , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n. 133, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
              «2-bis. Le  disposizioni  che  stabiliscono,  a  carico
          delle amministrazioni di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, divieti o  limitazioni  alle  assunzioni  di
          personale si applicano, in relazione al regime previsto per
          l'amministrazione  controllante,  anche  alle  societa'   a
          partecipazione pubblica locale totale o  di  controllo  che
          siano titolari di affidamenti diretti di  servizi  pubblici
          locali senza gara, ovvero che  svolgano  funzioni  volte  a
          soddisfare esigenze di interesse generale aventi  carattere
          non  industriale  ne'  commerciale,  ovvero  che   svolgano
          attivita' nei confronti della  pubblica  amministrazione  a
          supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  5  dell'art.  1
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette  societa'
          adeguano inoltre le proprie  politiche  di  personale  alle
          disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in
          materia di contenimento degli oneri  contrattuali  e  delle
          altre voci di  natura  retributiva  o  indennitaria  e  per
          consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri dell'interno  e  per  i
          rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive modificazioni, da  emanare  entro  il  30
          settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica
          per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno  delle
          societa' a  partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di
          controllo che siano  titolari  di  affidamenti  diretti  di
          servizi pubblici locali senza  gara,  ovvero  che  svolgano
          funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse  generale
          aventi carattere non industriale  ne'  commerciale,  ovvero
          che  svolgano  attivita'  nei  confronti   della   pubblica
          amministrazione a supporto di  funzioni  amministrative  di
          natura pubblicistica». 
              2. All'art. 3 della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma  28,  in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «La delibera di cui al presente comma e' trasmessa
          alla sezione competente della Corte dei conti.»; 
              b) (soppressa) 
              3. L'art. 7-octies del decreto-legge 10 febbraio  2009,
          n. 5, convertito, con  modificazioni,  in  legge  9  aprile
          2009, n. 33e' modificato come segue: 
              a) la rubrica dell'art. e'  sostituita  dalla  seguente
          «Misure  a  favore  degli  obbligazionisti  e  dei  piccoli
          azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»; 
              b) il comma 1 e' abrogato; 
              c) al comma 3, lettera a), le parole  «ridotto  del  50
          per cento» sono sostituite dalle seguenti parole  «pari  ad
          euro 0,262589 per singola obbligazione,  corrispondente  al
          70,97% del valore nominale»; 
              d) al comma 3, dopo la lettera  a),  e'  introdotta  la
          seguente lettera:  «a-bis)  ai  titolari  di  azioni  della
          societa' Alitalia  -  Linee  aeree  italiane  Spa,  ora  in
          amministrazione straordinaria, viene attribuito il  diritto
          di cedere al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i
          propri titoli per un controvalore  determinato  sulla  base
          del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese  di
          negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a  0,2722  euro
          per singola azione, e  comunque  nei  limiti  di  cui  alla
          successiva lettera b), in cambio  di  titoli  di  Stato  di
          nuova emissione, senza cedola,  con  scadenza  31  dicembre
          2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto
          e' condizionato all'osservanza delle condizioni e modalita'
          di seguito specificate;»; 
              e) al comma 3, lettera  b),  le  parole  «di  cui  alla
          lettera a) non potranno risultare superiori a euro  100.000
          per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti
          parole «di cui  alle  lettere  a)  e  a-bis)  non  potranno
          risultare superiori  rispettivamente  a  euro  100.000  per
          ciascun  obbligazionista  e  a  euro  50.000  per   ciascun
          azionista»;   dopo   le    parole    «controvalore    delle
          obbligazioni» sono aggiunte le seguenti  parole:  «e  delle
          azioni»; 
              f) al  comma  3,  lettera  b)  e'  aggiunto  infine  il
          seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato  agli
          obbligazionisti non potranno superare per  l'anno  2009  il
          limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le  restanti
          assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli  azionisti
          di cui  alla  lettera  a-bis),  sono  effettuate  nell'anno
          2010»; 
              g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari  di
          obbligazioni di cui  al  comma  3»  sono  sostituite  dalle
          seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di
          cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti  parole
          «entro il 31 agosto 2009»; 
              h) al comma 4, alla lettera a),  dopo  le  parole  «dei
          titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e
          azionari»; 
              i) al comma 5,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «gli
          intermediari finanziari, sotto la propria  responsabilita',
          trasmettono» sono aggiunte le  parole  «in  cartaceo  e  su
          supporto informatico»; 
              j) al comma 5, lettera a),  dopo  le  parole  «titolari
          delle obbligazioni» sono aggiunte  le  seguenti  parole  «e
          delle azioni»; le parole «delle quantita' di  detti  titoli
          obbligazionari detenuta alla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  sono
          sostituite dalle seguenti parole «delle quantita' di  detti
          titoli obbligazionari e  azionari  detenute  alla  data  di
          presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»; 
              k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantita' di
          titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e
          azionari»;  dopo  le  parole   «soggetti   titolari   delle
          obbligazioni» sono aggiunte le  seguenti  parole  «e  delle
          azioni»; 
              l) al comma 6, primo periodo, dopo  le  parole  «titoli
          obbligazionari»  sono  aggiunte  le  seguenti   parole   «e
          azionari»; 
              m)  al  comma  6,  secondo  periodo,  dopo  le   parole
          «trasferimento  delle  obbligazioni»   sono   aggiunte   le
          seguenti parole: «e delle azioni»; 
              n) al comma 7 le parole «entro  il  31  dicembre  2009»
          sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»; 
              o) dopo il comma 7, e' introdotto  il  seguente  comma:
          «7-bis. Alle operazioni previste dal presente art.  non  si
          applicano le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  102  e
          seguenti e agli articoli 114 e  seguenti  del  testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58.»; 
              p) e' abrogato il comma 8; 
              q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: «9.  E'
          abrogato il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto
          2008, n. 134, convertito, con modificazioni,  in  legge  27
          ottobre 2008, n. 166.»; 
              r) e' abrogato il comma 10. 
              4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui  all'art.
          7-octies,  comma  3,  lettera  a),  del  decreto-legge   10
          febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con  modificazioni,  in
          legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 3 del
          presente  articolo,  si  considerano  valide  le  richieste
          presentate  dai  titolari  di  obbligazioni  del   prestito
          obbligazionario   «Alitalia   7,5   per   cento   2002-2010
          convertibile» emesso da Alitalia  -  Linee  aeree  italiane
          S.p.A., ora in amministrazione  straordinaria,  sulla  base
          della normativa vigente alla data di entrata in vigore  del
          presente  decreto-legge.  Al  fine   di   provvedere   alla
          copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti  dal   comma   3
          l'autorizzazione di spesa di cui all'art.  7-octies,  comma
          2, del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,
          con modificazioni, con legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e'
          incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010. 
              5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti
          per legge fondi o interventi  pubblici,  possono  affidarne
          direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei   principi
          comunitari e nazionali conferenti, a  societa'  a  capitale
          interamente pubblico su  cui  le  predette  amministrazioni
          esercitano un controllo  analogo  a  quello  esercitato  su
          propri servizi e che svolgono la  propria  attivita'  quasi
          esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione  dello
          Stato. Gli oneri di gestione e le  spese  di  funzionamento
          degli interventi relativi ai  fondi  sono  a  carico  delle
          risorse finanziarie dei fondi stessi. 
              6. L'art. 2497, primo  comma,  del  codice  civile,  si
          interpreta nel senso che per enti si intendono  i  soggetti
          giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la
          partecipazione sociale nell'ambito della propria  attivita'
          imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica  o
          finanziaria. 
              7. L'art. 3,  comma  12,  lettera  b)  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art.  71  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal seguente: 
              «b) prevedere che previa  delibera  dell'assemblea  dei
          soci,  sulle  materie  delegabili,  al  presidente  possano
          essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di
          amministrazione che provvede a determinarne in concreto  il
          contenuto ed il compenso ai  sensi  dell'art.  2389,  terzo
          comma, del codice civile;». 
              8. L'art. 3,  comma  12,  lettera  d)  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art.  71  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal seguente: 
              «d) prevedere che l'organo  di  amministrazione,  fermo
          quanto previsto ai sensi della lettera b),  possa  delegare
          proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono
          essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, terzo
          comma, del codice civile unitamente al Presidente nel  caso
          di attribuzione di deleghe operative di  cui  alla  lettera
          b);». 
              8-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  7  e  8  si
          applicano a decorrere dal 5 luglio 2009. 
              9. L'art. 1, comma 459, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296, e' soppresso. 
              9-bis. Dalla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'art. 1
          della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'  abrogato  e  la
          misura del canone annuo corrisposto  direttamente  ad  ANAS
          Spa, ai sensi del comma 1020  del  medesimo  art.  1  della
          legge n. 296  del  2006,  e  successive  modificazioni,  e'
          integrata  di  un  importo,  calcolato  sulla   percorrenza
          chilometrica   di   ciascun   veicolo   che    ha    fruito
          dell'infrastruttura autostradale, pari  a  3  millesimi  di
          euro a chilometro per le classi di pedaggio A e  B  e  a  9
          millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3,
          4 e 5. ANAS Spa  provvede  a  dare  distinta  evidenza  nel
          proprio piano economico-finanziario  dell'integrazione  del
          canone di cui al periodo precedente e destina tali  risorse
          alla  manutenzione  ordinaria   e   straordinaria   nonche'
          all'adeguamento e al miglioramento  delle  strade  e  delle
          autostrade in  gestione  diretta.  Al  fine  di  assicurare
          l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  comma,  i
          concessionari recuperano  il  suddetto  importo  attraverso
          l'equivalente incremento della tariffa di  competenza,  non
          soggetto  a  canone.   Dall'applicazione   della   presente
          disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi  per  gli
          utenti.  I  pagamenti  dovuti  ad  ANAS  Spa  a  titolo  di
          corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono
          ridotti in  misura  corrispondente  alle  maggiori  entrate
          derivanti dall'applicazione della presente disposizione. 
              10. L'art. 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n.
          244  e'  sostituito  dal  seguente:   «13.   Le   modifiche
          statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e
          d) del comma  12,  hanno  effetto  a  decorrere  dal  primo
          rinnovo degli organi societari  successivo  alle  modifiche
          stesse.». 
              11. Con  atto  di  indirizzo  strategico  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i  compiti  e
          le funzioni delle societa' di cui all'art. 1 della legge 13
          luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma
          15 dell'art. 83 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. 
              12. Il consiglio di amministrazione delle  societa'  di
          cui al comma  11  del  presente  art.  e'  conseguentemente
          rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45  giorni
          dalla data di emanazione dei  relativi  atti  di  indirizzo
          strategico, senza applicazione dell'art. 2383, comma 3, del
          codice civile.  Il  relativo  statuto  dovra'  conformarsi,
          entro il richiamato termine,  alle  previsioni  di  cui  al
          comma 12, dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              13. All'art. 3, comma 12, primo periodo della legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo  le
          parole: «ovvero da eventuali  disposizioni  speciali»  sono
          inserite  le  parole:   «nonche'   dai   provvedimenti   di
          attuazione dell'art.  5,  comma  4,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni  dalla
          legge 24 novembre 2003, n. 326». 
              13-bis. Le risorse  rivenienti  dall'autorizzazione  di
          spesa di  cui  all'art.  1,  comma  1003,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte  in
          conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato
          di previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di  cui  all'art.
          8, comma 4, del decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222, pari a euro  14.510.000,  iscritte  in  conto
          residui di stanziamento nel capitolo 7255  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti,  sono  destinate,  per  l'esercizio  finanziario
          2009, per un importo di euro  49.000.000,  a  garantire  la
          necessaria  copertura  finanziaria  alla  sovvenzione   dei
          servizi di collegamento  marittimo  effettuati  dal  Gruppo
          Tirrenia nell'anno 2009,  all'ammodernamento  della  flotta
          dell'intero   Gruppo   e   all'adeguamento    alle    norme
          internazionali in materia di sicurezza, per un  importo  di
          euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio  finanziario
          2009, il fondo perequativo per le autorita' portuali e, per
          un importo di euro 6.010.000,  alla  gestione  dei  sistemi
          informativi  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, con priorita' per  il  sistema  informativo  del
          demanio marittimo (SID). 
              13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis, per la
          necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto  a
          versare all'entrata del bilancio dello Stato  la  somma  di
          euro  50.000.000  a  valere  sui  residui  di  stanziamento
          iscritti nel capitolo 7620 dello stato  di  previsione  del
          medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000  a  valere
          sui residui di  stanziamento  iscritti  nel  capitolo  7255
          dello stato di previsione del medesimo Ministero.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  16,  comma  secondo,
          della legge 17 febbraio  1982,  n.  46  (Interventi  per  i
          settori dell'economia di rilevanza  nazionale),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1982, n. 57: 
              «Art. 16. Gli interventi del Fondo di cui al precedente
          art. 14 sono deliberati dal  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, previo parere di un  comitato
          tecnico. Il CIPI definisce l'entita', le  condizioni  e  le
          modalita' dell'intervento e stabilisce  eventuali  clausole
          particolari da inserire  nel  contratto  di  cui  al  comma
          successivo.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  203,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della  finanza   pubblica),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario: 
              «203. Gli interventi che coinvolgono una  molteplicita'
          di soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano  decisioni
          istituzionali  e  risorse  finanziarie   a   carico   delle
          amministrazioni  statali,  regionali   e   delle   province
          autonome nonche' degli enti locali possono essere  regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti: 
              a) «Programmazione negoziata», come  tale  intendendosi
          la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o  tra
          il soggetto pubblico competente  e  la  parte  o  le  parti
          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
          riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che  richiedono
          una valutazione complessiva delle attivita' di competenza; 
              b)  «Intesa  istituzionale  di  programma»,  come  tale
          intendendosi  l'accordo   tra   amministrazione   centrale,
          regionale o delle province autonome con cui  tali  soggetti
          si impegnano a collaborare sulla base di  una  ricognizione
          programmatica delle risorse  finanziarie  disponibili,  dei
          soggetti  interessati  e  delle  procedure   amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi d'interesse comune o  funzionalmente  collegati.
          La gestione finanziaria degli interventi per  i  quali  sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'  di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti   ed
          organismi pubblici, anche operanti in regime  privatistico,
          puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita'  previste
          dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica  20
          aprile 1994, n. 367; 
              c)   «Accordo   di   programma   quadro»,   come   tale
          intendendosi l'accordo con enti locali  ed  altri  soggetti
          pubblici e privati promosso dagli  organismi  di  cui  alla
          lettera b), in attuazione di una  intesa  istituzionale  di
          programma per la definizione di un programma  esecutivo  di
          interventi di interesse comune o funzionalmente  collegati.
          L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1)  le
          attivita' e gli interventi da realizzare,  con  i  relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti  responsabili
          dell'attuazione delle singole attivita' ed  interventi;  3)
          gli eventuali accordi di programma ai  sensi  dell'art.  27
          della legge 8  giugno  1990,  n.  142  ;  4)  le  eventuali
          conferenze  di  servizi  o   convenzioni   necessarie   per
          l'attuazione  dell'accordo;  5)  gli  impegni  di   ciascun
          soggetto,  nonche'  del  soggetto  cui   competono   poteri
          sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;  6)
          i procedimenti di conciliazione o definizione di  conflitti
          tra i soggetti  partecipanti  all'accordo;  7)  le  risorse
          finanziarie  occorrenti  per  le   diverse   tipologie   di
          intervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche
          reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure  ed
          i soggetti responsabili per il monitoraggio e  la  verifica
          dei risultati. L'accordo di programma quadro e'  vincolante
          per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli  sugli
          atti e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in  attuazione
          dell'accordo  di  programma  quadro  sono  in   ogni   caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli atti di esecuzione  dell'accordo  di  programma  quadro
          possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione  e
          contabilita',    salve    restando    le    esigenze     di
          concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel  rispetto   della
          normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente  e
          di valutazione di impatto  ambientale.  Limitatamente  alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte  adottate  dai  soggetti   pubblici   interessati
          territorialmente e per competenza istituzionale in  materia
          urbanistica possono comportare gli  effetti  di  variazione
          degli strumenti urbanistici  gia'  previsti  dall'art.  27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 
              d)  «Patto  territoriale»,   come   tale   intendendosi
          l'accordo, promosso da enti locali,  parti  sociali,  o  da
          altri soggetti pubblici o privati con i  contenuti  di  cui
          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
          interventi  caratterizzato  da   specifici   obiettivi   di
          promozione dello sviluppo locale; 
              e)-f) (abrogate).» 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 29
          novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per  il  sostegno  a
          famiglie, lavoro, occupazione e impresa e  per  ridisegnare
          in    funzione    anti-crisi    il    quadro     strategico
          nazionale),pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre
          2008, n. 280, supplemento ordinario: 
              «Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              2. Fermo restando quanto previsto per  le  risorse  del
          Fondo per l'occupazione,  le  risorse  assegnate  al  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  sono  utilizzate  per
          attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
          a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
          universita' e scuole  pubbliche,  nonche'  di  sostegno  al
          reddito. Fermo restando il rispetto  dei  diritti  quesiti,
          con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
          sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
          ulteriori risorse rispetto a  quelle  di  cui  al  presente
          comma per le diverse tipologie di rapporti  di  lavoro,  in
          coerenza con gli indirizzi assunti  in  sede  europea,  con
          esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione. 
              3. Per le risorse  derivanti  dal  Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate resta fermo il vincolo  di  destinare  alle
          Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed  il
          restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord. 
              3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
          derivanti   dall'applicazione   dell'art.   6-quater    del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
          dal CIPE al Fondo di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
          presente articolo, sono ripartite,  in  forza  dell'accordo
          del 12 febbraio 2009  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  base  ai
          principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          avuto  riguardo  alle  contingenti  esigenze   territoriali
          derivanti dalla crisi occupazionale, senza  il  vincolo  di
          cui al comma 3 del presente articolo. 
              4. Agli interventi effettuati con le  risorse  previste
          dal presente art. possono essere applicate le  disposizioni
          di cui all'art. 20. 
              4-bis. Al fine della  sollecita  attuazione  del  piano
          nazionale di realizzazione delle infrastrutture  occorrenti
          al superamento del disagio  abitativo,  con  corrispondente
          attivazione delle forme di  partecipazione  finanziaria  di
          capitali pubblici e privati, le misure  previste  ai  sensi
          dell'art. 11 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, come  modificato  da  ultimo  dal  presente  comma,
          possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta  a
          quelle  ivi  stanziate,   le   risorse   finanziarie   rese
          disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del  presente
          articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
          dalle regioni a valere sulla quota del Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione.  Per  le
          medesime finalita', all'art. 11 del decreto-legge 25 giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  comma  1,  le  parole:  «d'intesa   con»   sono
          sostituite dalla seguente: «sentita»; 
              b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo
          quanto previsto dal comma 12-bis,»; 
              c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
              «12-bis.  Per  il  tempestivo   avvio   di   interventi
          prioritari  e  immediatamente  realizzabili   di   edilizia
          residenziale   pubblica   sovvenzionata    di    competenza
          regionale, diretti alla risoluzione  delle  piu'  pressanti
          esigenze abitative, e' destinato l'importo di  100  milioni
          di euro a valere sulle  risorse  di  cui  all'art.  21  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222.  Alla
          ripartizione tra le regioni  interessate  si  provvede  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano». 
              4-ter. Per il finanziamento  degli  interventi  di  cui
          all'art. 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
          e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede
          a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto  dal  comma
          1, lettera b), del presente articolo. 
              4-quater. All'art. 78, comma 3,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti  periodi:  «Alla  gestione  ordinaria  si  applica
          quanto previsto dall'art. 77-bis,  comma  17.  Il  concorso
          agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010  stabiliti  per  il
          comune di Roma ai sensi del citato art. 77-bis e' a  carico
          del piano di rientro». 
              4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
          spese del piano di rientro di cui all'art. 78, comma 4, del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          rimodulata  con   apposito   accordo   tra   il   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   e   il    commissario
          straordinario  del  Governo  in  modo   da   garantire   la
          neutralita' finanziaria, in termini  di  saldi  di  finanza
          pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del  comma
          3 del medesimo art. 78, come da ultimo modificato dal comma
          4-quater del presente articolo. ) 
              4-sexies. All'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
              «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
          prevista dall'art. 92, comma 5, del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni, e' destinata  nella  misura  dello  0,5  per
          cento alle finalita' di cui alla medesima  disposizione  e,
          nella misura dell'1,5 per cento,  e'  versata  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          destinata  al  fondo  di  cui  al  comma  17  del  presente
          articolo» 
              4-septies. All'art. 13, comma 1,  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole:  "dei  servizi
          pubblici locali" sono inserite le seguenti: "e dei  servizi
          di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
          livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
          di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3,  comma
          25, del codice dei contratti pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163". 
              4-octies. All'art. 3, comma 27, secondo periodo,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:  "producono
          servizi di interesse generale" sono inserite  le  seguenti:
          "e che forniscono servizi di committenza o di  centrali  di
          committenza a livello regionale a supporto  di  enti  senza
          scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici  di  cui
          all'art. 3, comma 25, del  codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163,".».