Art. 23 
 
 
       Misure per le societa' cooperative e di mutuo soccorso 
 
  1. Le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile  1886,
n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso  il
registro delle imprese secondo criteri e modalita' stabilite  con  un
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico.  Con  il  medesimo
decreto e' istituita un'apposita  sezione  dell'albo  delle  societa'
cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui
le societa' di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte. 
  2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  sostituito
dal seguente: 
  «Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica
nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita'  di
lucro, ma perseguono finalita' di interesse generale, sulla base  del
principio costituzionale di  sussidiarieta',  attraverso  l'esclusivo
svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una
o piu' delle seguenti attivita': 
  a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei  casi
di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza
di inabilita' temporanea o permanente; 
b) erogazione di sussidi in caso di  spese  sanitarie  sostenute  dai
   soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; 
c) erogazione di servizi di  assistenza  familiare  o  di  contributi
   economici ai familiari dei soci deceduti; 
  d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai
soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio  economico  a
seguito dell'improvvisa  perdita  di  fonti  reddituali  personali  e
familiari  e  in  assenza  di  provvidenze  pubbliche.  Le  attivita'
previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso
l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui  al
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni. ». 
  3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  sostituito
dal seguente: 
  «Le societa' possono  inoltre  promuovere  attivita'  di  carattere
educativo e culturale dirette a realizzare finalita'  di  prevenzione
sanitaria e di diffusione dei valori  mutualistici.  Le  societa'  di
mutuo soccorso non  possono  svolgere  attivita'  diverse  da  quelle
previste dalla presente legge,  ne'  possono  svolgere  attivita'  di
impresa. 
  Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi  speciali,  compreso
quello relativo  alla  istituzione  e  gestione  dei  fondi  sanitari
integrativi, le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1  sono
svolte  dalle  Societa'  nei  limiti  delle  proprie   disponibilita'
finanziarie e patrimoniali.». 
  4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  aggiunto
il seguente comma: 
  «Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le
persone fisiche. Inoltre, possono divenire  soci  altre  societa'  di
mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche  di  queste
siano beneficiari delle prestazioni rese dalla  Societa',  nonche'  i
Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo  2  in  rappresentanza
dei  lavoratori  iscritti.  E'  ammessa   la   categoria   dei   soci
sostenitori,  comunque  denominati,  i  quali  possono  essere  anche
persone giuridiche. Essi possono  designare  sino  ad  un  terzo  del
totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari». 
  5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  aggiunto
il seguente comma: 
  «In caso di liquidazione o di perdita della natura di  societa'  di
mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di  mutuo
soccorso ovvero ad uno dei Fondi  mutualistici  o  al  corrispondente
capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli  articoli  11  e  20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59.». 
  6. La rubrica dell'articolo 18 del  decreto  legislativo  2  agosto
2002, n. 220 e' sostituita dalla seguente: « Vigilanza  sulle  banche
di credito cooperativo e sulle societa' di mutuo soccorso. ». 
  7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220,
sono aggiunti i seguenti commi: 
  «2-bis.  Le  societa'  di  mutuo  soccorso  sono  sottoposte   alla
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni
nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste  ultime
potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle societa'  di
mutuo soccorso  aderenti  ad  Associazioni  di  rappresentanza  delle
stesse sulla base di apposita convenzione. 
  2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle  Societa',
i modelli di verbale di revisione e di ispezione  straordinaria  sono
approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
  2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso ha lo scopo
di accertare la conformita' dell'oggetto  sociale  alle  disposizioni
dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15  aprile  1886,  n.  3818,
nonche' la loro osservanza in fatto. 
  2-quinquies)). In  caso  di  accertata  violazione  delle  suddette
disposizioni, gli  uffici  competenti  del  Ministero  dispongono  La
perdita  della  qualifica  di  societa'  di  mutuo  soccorso   e   la
cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo  delle  societa'
cooperative.». 
  8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo  18  del  decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, e' adottato
entro 180 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220  si
interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi  e  loro
consorzi esplica effetti ed  e'  diretta  nei  soli  confronti  delle
pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a  beneficiare
delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura,  nonche'
per  l'adozione  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  12  del
medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. 
  10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,
e successive modificazioni, e' soppresso il terzo periodo. 
  ((10-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  novembre  2008,
pubblicato nella ))Gazzetta Ufficiale(( n. 18 del  23  gennaio  2009,
puo' essere alimentato anche dalle risorse  dell'ente  a  valere  sul
contributo  previsto  dal  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
rientra  tra  le  spese  di  cui  all'articolo  10,  comma  15,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e  puo'  essere  destinato  anche
alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi  dedicati  ad
attivita' di  microcredito  e  microfinanza  in  campo  nazionale  ed
internazionale.)) 
  11. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,
e successive modificazioni, le seguenti  parole:  «  essere  iscritte
nell'elenco previsto dall'articolo 106  del  decreto  legislativo  1o
settembre 1993, n. 385,» sono soppresse. 
  12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,
e successive modificazioni, dopo le parole: « le societa' finanziarie
possono  assumere  partecipazioni  temporanee  di   minoranza   nelle
cooperative » sono inserite le seguenti: « anche in piu' soluzioni, e
sottoscrivere,    anche    successivamente    all'assunzione    delle
partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del
codice civile».