(( Art. 23-quater 
 
 
Ulteriori modifiche al decreto legislativo  n.  385  del  1993  e  al
                decreto legislativo n. 58 del 1998 )) 
 
  ((1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
di cui al  decreto  legislativo  1o  settembre  1993,  n.  385,  sono
apportate le seguenti modificazioni:)) 
  a) all'articolo 30:)) 
  ((1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«Nessuno, direttamente o indirettamente, puo' detenere azioni  in
misura eccedente  l'1  per  cento  del  capitale  sociale,  salva  la
facolta' statutaria di prevedere limiti piu' contenuti, comunque  non
inferiori allo 0,5 per cento»;)) 
  ((2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:)) 
  ((«2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono  fissare  al  3
per cento la partecipazione delle fondazioni di origine  bancaria  di
cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   detengano   una
partecipazione al capitale sociale superiore ai  limiti  fissati  dal
citato  comma  2,  qualora  il  superamento  del  limite  derivi   da
operazioni di aggregazione e fermo restando che  tale  partecipazione
non  puo'  essere  incrementata.  Sono  fatti  salvi  i  limiti  piu'
stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di  cui  al
presente comma e le autorizzazioni richieste ai  sensi  di  norme  di
legge»;)) 
  ((3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:)) 
  ((«5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della  societa',  lo
statuto puo' subordinare l'ammissione a socio, oltre che a  requisiti
soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il  cui  venir
meno comporta la decadenza dalla qualita' cosi' assunta»;)) 
  b) all'articolo 150-bis, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:)) 
  ((«2-bis. Gli statuti delle banche popolari determinano  il  numero
massimo di deleghe che possono essere conferite ad  un  socio,  fermo
restando il limite  di  dieci,  previsto  dall'articolo  2539,  primo
comma, del codice civile».)) 
  ((2.  Al   testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:)) 
  a) all'articolo 126-bis,  comma  1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «Per le societa' cooperative la misura del  capitale
e' determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135»;)) 
  b) all'articolo 147-ter, comma 1, primo periodo, sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «; per le societa' cooperative la misura e'
stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135».))