Art. 23 
 
 
         Revoca di un certificato qualificato su iniziativa 
                          del certificatore 
 
  1. Salvo i casi di motivata urgenza, il certificatore  che  intende
revocare un certificato qualificato ne da'  preventiva  comunicazione
al titolare, specificando i motivi della revoca  nonche'  la  data  e
l'ora a partire dalla quale la revoca e' efficace.