Art. 23 
 
Disposizioni  in  materia  di  assoggettabilita'  alla  procedura  di
  valutazione  di  impatto  ambientale  volte  al  recepimento  della
  direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di  infrazione
  2009/2086. 
 
  1. Al fine di dare attuazione  alle  disposizioni  della  direttiva
2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  dicembre
2011,  concernente  la   valutazione   dell'impatto   ambientale   di
determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la  procedura
di infrazione 2009/2086 per non conformita' alla direttiva 85/337/CEE
in materia di valutazione  d'impatto  ambientale,  per  le  tipologie
progettuali di cui all'allegato IV alla  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla emanazione
delle linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e  delle
soglie per l'assoggettamento alla procedura di  cui  all'articolo  20
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni, sulla base dei criteri  di  cui  all'allegato  V  alla
parte seconda del medesimo decreto legislativo. 
  2. Entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale di cui al comma 1, le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al  medesimo
comma 1, possono definire criteri e soglie ai fini della verifica  di
assoggettabilita' di cui all'articolo 20 del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152.  Trascorso  tale  termine,  in   assenza   di
definizione da parte delle singole regioni  e  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le tipologie progettuali di cui all'allegato  IV
alla parte seconda del predetto decreto legislativo  sono  sottoposte
alla verifica di assoggettabilita' senza alcuna previsione di criteri
e soglie. 
  3. Con riferimento ai progetti di cui al  citato  allegato  IV  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora non  ricadenti,  neppure
parzialmente, in aree protette,  ivi  comprese  quelle  sottoposte  a
vincolo paesaggistico o culturale, le regioni e le province  autonome
di Trento e di Bolzano, entro  tre  mesi  dall'adozione  delle  linee
guida di cui al comma 1 e nel rispetto  dei  criteri  indicati  dalle
stesse, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni
di esclusione dalla  verifica  di  assoggettabilita'  per  specifiche
categorie progettuali, o  per  particolari  situazioni  ambientali  e
territoriali. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Il testo  dell'art.  20  del  decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia   ambientale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.  88,
          S.O., cosi' recita: 
              "Art. 20  (Verifica  di  assoggettabilita').  -  1.  Il
          proponente trasmette all'autorita' competente  il  progetto
          preliminare, lo studio preliminare  ambientale  in  formato
          elettronico, ovvero nei casi di particolare difficolta'  di
          ordine tecnico, anche su supporto  cartaceo,  nel  caso  di
          progetti: 
              a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente
          o essenzialmente per lo sviluppo ed il  collaudo  di  nuovi
          metodi o prodotti e non sono utilizzati  per  piu'  di  due
          anni; 
              b) inerenti le  modifiche  o  estensioni  dei  progetti
          elencati nell'allegato  II  che  possano  produrre  effetti
          negativi e significativi sull'ambiente; 
              c) elencati  nell'allegato  IV,  secondo  le  modalita'
          stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome,  tenendo
          conto dei commi successivi del presente articolo. 
              2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso,
          a cura  del  proponente,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana per i progetti di  competenza  statale,
          nel Bollettino Ufficiale della regione per  i  progetti  di
          rispettiva competenza, nonche' all'albo pretorio dei comuni
          interessati.  Nell'avviso  sono  indicati  il   proponente,
          l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto,  il
          luogo ove possono essere consultati  gli  atti  nella  loro
          interezza ed i tempi entro i quali e' possibile  presentare
          osservazioni. In ogni caso copia integrale  degli  atti  e'
          depositata presso i comuni ove il progetto e'  localizzato.
          Nel  caso   dei   progetti   di   competenza   statale   la
          documentazione e' depositata anche  presso  la  sede  delle
          regioni e delle province ove il progetto e' localizzato.  I
          principali elaborati del progetto preliminare e  lo  studio
          preliminare  ambientale,  sono  pubblicati  sul  sito   web
          dell'autorita' competente. 
              3.  Entro  quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione
          dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo'
          far pervenire le proprie osservazioni. 
              4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque
          giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del
          presente  decreto  e  tenuto   conto   delle   osservazioni
          pervenute, verifica se il progetto abbia possibili  effetti
          negativi e significativi sull'ambiente. Entro  la  scadenza
          del   termine   l'autorita'   competente   deve    comunque
          esprimersi.  L'autorita'  competente  puo',  per  una  sola
          volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al
          proponente, entro il termine previsto dal comma 3.  In  tal
          caso, il proponente provvede a depositare la documentazione
          richiesta presso gli uffici di cui ai commi  1  e  2  entro
          trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
          L'Autorita' competente si  pronuncia  entro  quarantacinque
          giorni dalla scadenza del termine previsto per il  deposito
          della documentazione da parte  del  proponente.  La  tutela
          avverso il silenzio  dell'Amministrazione  e'  disciplinata
          dalle disposizioni generali del processo amministrativo. 
              5.  Se  il  progetto  non   ha   impatti   negativi   e
          significativi sull'ambiente, l'autorita'  compente  dispone
          l'esclusione dalla procedura di valutazione  ambientale  e,
          se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni. 
              6. Se il  progetto  ha  possibili  impatti  negativi  e
          significativi sull'ambiente si  applicano  le  disposizioni
          degli articoli da 21 a 28. 
              7. Il provvedimento di assoggettabilita',  comprese  le
          motivazioni, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente
          mediante: 
              a)  un  sintetico  avviso  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana ovvero  nel  Bollettino
          Ufficiale della regione o della provincia autonoma; 
              b)  con  la  pubblicazione  integrale  sul   sito   web
          dell'autorita' competente.".