Art. 23 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo  giorno  dalla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Le  pubbliche  amministrazioni  adeguano  i  propri  sistemi  di
gestione  informatica  dei  documenti  entro  e  non  oltre  18  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino al completamento di
tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche.
Decorso  tale  termine  si  applicano  comunque  le  presenti  regole
tecniche. 
  3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31  ottobre
2000 cessa di avere efficacia dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 dicembre 2013 
 
                      p. Il Presidente del Consiglio dei ministri     
                 Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione 
                                 e la semplificazione                 
                                        D'Alia                        
 
   Il Ministro dei beni    
e delle attivita' culturali 
       e del turismo       
           Bray            

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2014, n. 498