(( Art. 23-quater 
 
 
                 Disposizioni finanziarie in materia 
                 di citta' metropolitane e province 
 
  1. All'art. 47, comma 4 del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  le
parole:  «mese  di  luglio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «10
ottobre». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  47,  comma  4,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  recante
          "Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia
          sociale", come modificato dalla presente legge: 
              "4. In caso di mancato versamento del contributo di cui
          ai commi 2 e 3, entro il 10 ottobre, sulla  base  dei  dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          Entrate,  attraverso  la  struttura  di  gestione  di   cui
          all'art. 22, comma 3,  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei
          confronti  delle  province  e  delle  citta'  metropolitane
          interessate, a valere  sui  versamenti  dell'imposta  sulle
          assicurazioni contro la  responsabilita'  civile  derivante
          dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   esclusi   i
          ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo  15
          dicembre  1997,  n.  446,  riscossa  tramite  modello  F24,
          all'atto  del  riversamento  del  relativo   gettito   alle
          province medesime.".