(( Art. 23-quinquies 
 
 
Interventi  urgenti  per  garantire  il  regolare   avvio   dell'anno
                             scolastico 
 
  1. Nelle more  del  riordino  e  della  costituzione  degli  organi
collegiali della  scuola,  sono  fatti  salvi  tutti  gli  atti  e  i
provvedimenti adottati in assenza del parere  dell'organo  collegiale
consultivo nazionale della scuola; dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  fino   alla
ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre  il  30  marzo
2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi. 
  2. Le elezioni del Consiglio superiore  della  pubblica  istruzione
sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima  applicazione
e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui
all'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.  233,
stabilisce le modalita' di elezione del  predetto  organo,  anche  in
deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato art. 2ยป.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art.  2,  commi  5  e  9,  del
          decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,   recante
          "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,
          a norma dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59": 
              "5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e'
          formato da trentasei componenti. Di tali componenti: 
              a) quindici sono eletti dalla componente  elettiva  che
          rappresenta il personale delle scuole statali nei  consigli
          scolastici locali; e' garantita la rappresentanza di almeno
          una unita' di personale per ciascun grado di istruzione; 
              b) quindici sono nominati dal  Ministro  tra  esponenti
          significativi del mondo  della  cultura,  dell'arte,  della
          scuola, dell'universita', del lavoro, delle  professioni  e
          dell'industria,  dell'associazionismo  professionale,   che
          assicurino il piu' ampio pluralismo culturale;  di  questi,
          tre  sono  esperti  designati  dalla  Conferenza  unificata
          Stato-regioni citta' e autonomie locali e tre sono  esperti
          designati dal CNEL; 
              c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole  di
          lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena  ed  uno
          dalle scuole della Valle d'Aosta; 
              d) tre sono nominati  dal  Ministro  in  rappresentanza
          delle   scuole   pareggiate,   parificate   e    legalmente
          riconosciute e delle scuole dipendenti dagli  enti  locali,
          tra quelli designati dalle rispettive associazioni." 
              "9.  Con  ordinanza   del   Ministro   della   pubblica
          istruzione sono stabiliti i termini e le modalita'  per  le
          elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del
          personale delle scuole statali  di  ogni  ordine  e  grado,
          nonche' per le designazioni e le nomine dei componenti  del
          consiglio.".