Art. 23 Pluralita' di difensori e societa' professionali 1. Se piu' avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata. 2. Se l'incarico professionale e' conferito a una societa' di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sara' svolta da piu' soci.