Art. 23 
 
(Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e  societa'
              controllate dalle amministrazioni locali) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma  569,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario  di  cui
all'articolo  49-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
entro il 31 ottobre 2014 predispone un programma di razionalizzazione
delle  aziende  speciali,  delle   istituzioni   e   delle   societa'
direttamente  o  indirettamente  controllate  dalle   amministrazioni
locali incluse nell'elenco di cui  all'articolo  1,  comma  3,  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  individuando   in   particolare
specifiche misure: 
    a)  per  la  liquidazione  o   trasformazione   per   fusione   o
incorporazione degli organismi  sopra  indicati,  in  funzione  delle
dimensioni  e  degli  ambiti  ottimali  per  lo   svolgimento   delle
rispettive attivita'; 
    b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la
comparazione con altri operatori che operano a  livello  nazionale  e
internazionale; 
    c) per la cessione di rami d'azienda  o  anche  di  personale  ad
altre societa' anche a  capitale  privato  con  il  trasferimento  di
funzioni e attivita' di servizi.