Art. 23 
 
 
          Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo 
 
  1. La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione
italiana allo sviluppo, costituito da soggetti  pubblici  e  privati,
per la realizzazione dei programmi e  dei  progetti  di  cooperazione
allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarieta'. 
  2. Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo: 
    a) le amministrazioni dello Stato,  le  universita'  e  gli  enti
pubblici; 
    b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e  gli
enti locali; 
    c) le organizzazioni della societa' civile e gli  altri  soggetti
senza finalita' di lucro di cui all'articolo 26; 
    d) i soggetti  con  finalita'  di  lucro,  qualora  agiscano  con
modalita' conformi ai principi della presente legge, aderiscano  agli
standard comunemente adottati sulla responsabilita'  sociale  e  alle
clausole ambientali, nonche' rispettino le norme  sui  diritti  umani
per gli investimenti internazionali.