Art. 23 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. (( Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1  si  applicano  ai
procedimenti di concordato preventivo introdotti anche  anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le  disposizioni
di cui agli articoli 2, comma  1  si  applicano  ai  procedimenti  di
concordato  preventivo  introdotti  successivamente  all'entrata   in
vigore del presente decreto.)) Le disposizioni di cui all'articolo  3
e quelle di cui all'articolo  4,  si  applicano  ai  procedimenti  di
concordato  preventivo  introdotti  successivamente  all'entrata   in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  b),
all'articolo  11  nella  parte  in  cui  introduce  l'ultimo  periodo
dell'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267, all'articolo 13, comma 1, lettera b),  numero  1),  lettera  e),
numero 1, lettera ee) e all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c)  si
applicano decorsi  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b),
primo e  secondo  capoverso,  e  quelle  di  cui  all'articolo  6  si
applicano ai  fallimenti  dichiarati  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo  5,  comma  1,  lettera  b),
terzo capoverso, acquistano efficacia decorsi sessanta  giorni  dalla
pubblicazione sul sito internet del Ministero della  giustizia  delle
specifiche tecniche previste dall'articolo 16-bis,  comma  9-septies,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  da  adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma  2,  lettere
a), b), primo periodo e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e
ai procedimenti  di  concordato  preventivo  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Le disposizioni di cui (( agli articoli 12 e  ))  13,  comma  1,
lettere d), l), m), n), si applicano  esclusivamente  alle  procedure
esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 
  7. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a),
f), numero 1) si applicano a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  8. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle  istanze
di scioglimento depositate successivamente alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  9. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  diverse  da  quelle
indicate nel presente articolo, si applicano  anche  ai  procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.  Quando
e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha  comunque  luogo  con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le  disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il  giudice  ((  o  il
professionista delegato )) dispone una nuova vendita. 
  10. (( Le disposizioni )) di cui all'articolo 13, comma 1,  lettera
f), numero 2) e lettera g), si applicano alle vendite disposte (( dal
giudice o dal professionista delegato )) successivamente alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  anche  nelle  procedure
esecutive pendenti alla medesima data. 
  11. La disposizione di cui all'articolo 503 del codice di procedura
civile, nel testo  modificato  dall'articolo  19,  comma  1,  lettera
d-bis) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  si  applica,  a
far data dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  anche  ai
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della  legge  n.
162 del 2014. 
  (( 11-bis. Il deposito telematico delle note di iscrizione a  ruolo
ai sensi dell'articolo 159-ter delle  disposizioni  per  l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie puo' essere
effettuato dai soggetti di cui  all'articolo  16-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  e  successive  modificazioni,
diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016 )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 503 del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 503. Modi della vendita forzata. 
              La vendita forzata puo'  farsi  con  incanto  o  senza,
          secondo le forme previste nei capi seguenti. 
              L'incanto puo' essere disposto solo quando  il  giudice
          ritiene probabile che la vendita con tale  modalita'  abbia
          luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore
          del bene, determinato a norma dell'articolo 568.". 
              -  Per  l'articolo  159-ter  delle   disposizioni   per
          l'attuazione del codice di procedura civile e  disposizioni
          transitorie si veda all'articolo 14 della presente legge. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16-bis  del  citato
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 : 
              "Art. 16-bis. Obbligatorieta' del  deposito  telematico
          degli atti processuali. 
              In vigore dal 27 giugno 2015 
              1.Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30
          giugno 2014  nei  procedimenti  civili,  contenziosi  o  di
          volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito
          degli  atti  processuali  e  dei  documenti  da  parte  dei
          difensori delle parti precedentemente costituite  ha  luogo
          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto
          della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  il
          deposito degli atti e dei documenti da parte  dei  soggetti
          nominati o delegati dall'autorita'  giudiziaria.  Le  parti
          provvedono, con le modalita' di cui al  presente  comma,  a
          depositare gli atti e i documenti provenienti dai  soggetti
          da  esse  nominati.  Per  difensori  non  si  intendono   i
          dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni
          per stare in giudizio personalmente. 
              1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi
          e di volontaria giurisdizione innanzi  ai  Tribunali  e,  a
          decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti  d'Appello
          e'  sempre  ammesso  il   deposito   telematico   dell'atto
          introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che
          si offrono in comunicazione, da parte del difensore  o  del
          dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
          stare  in  giudizio  personalmente,  nel   rispetto   della
          normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione
          la trasmissione e la ricezione dei  documenti  informatici.
          In tal caso il deposito si  perfeziona  esclusivamente  con
          tali modalita'. 
              2. Nei processi esecutivi  di  cui  al  libro  III  del
          codice di procedura civile la disposizione di cui al  comma
          1 si applica successivamente al deposito dell'atto con  cui
          inizia l'esecuzione. A decorrere  dal  31  marzo  2015,  il
          deposito nei procedimenti di espropriazione  forzata  della
          nota di iscrizione a  ruolo  ha  luogo  esclusivamente  con
          modalita' telematiche, nel rispetto della  normativa  anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e  la  ricezione  dei  documenti  informatici.
          Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati,
          con le medesime modalita', le  copie  conformi  degli  atti
          indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma
          e 557, secondo comma, del codice di  procedura  civile.  Ai
          fini  del  presente  comma,   il   difensore   attesta   la
          conformita' delle copie agli  originali,  anche  fuori  dai
          casi previsti dal comma 9-bis. 
              3. Nelle procedure concorsuali la disposizione  di  cui
          al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti
          e dei documenti da  parte  del  curatore,  del  commissario
          giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore  e
          del commissario straordinario. 
              4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il  procedimento
          davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I,  capo  I
          del codice di procedura  civile,  escluso  il  giudizio  di
          opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli  atti  di
          parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita'
          telematiche,   nel   rispetto   della    normativa    anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  Il
          presidente del tribunale puo' autorizzare  il  deposito  di
          cui al periodo precedente  con  modalita'  non  telematiche
          quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
          funzionanti e sussiste  una  indifferibile  urgenza.  Resta
          ferma l'applicazione della disposizione di cui al  comma  1
          al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione. 
              5.  Con  uno  o  piu'   decreti   aventi   natura   non
          regolamentare, da adottarsi sentiti  l'Avvocatura  generale
          dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed  i  consigli
          dell'ordine degli avvocati interessati, il  Ministro  della
          giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita'  dei
          servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali  nei
          quali viene anticipato, nei  procedimenti  civili  iniziati
          prima  del  30  giugno  2014  ed  anche   limitatamente   a
          specifiche categorie di procedimenti,  il  termine  fissato
          dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico. 
              6. Negli uffici giudiziari  diversi  dai  tribunali  le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere
          dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei  decreti,
          aventi natura non regolamentare, con i  quali  il  Ministro
          della giustizia, previa verifica, accerta la  funzionalita'
          dei  servizi  di  comunicazione.  I  decreti  previsti  dal
          presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura  generale
          dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed  i  consigli
          dell'ordine degli avvocati interessati. 
              7. Il deposito con  modalita'  telematiche  si  ha  per
          avvenuto al momento in cui viene generata  la  ricevuta  di
          avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica
          certificata del Ministero della giustizia. Il  deposito  e'
          tempestivamente eseguito quando  la  ricevuta  di  avvenuta
          consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e
          si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  155,
          quarto e quinto comma,  del  codice  di  procedura  civile.
          Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede
          la dimensione massima stabilita nelle  specifiche  tecniche
          del responsabile per i  sistemi  informativi  automatizzati
          del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei
          documenti puo' essere eseguito mediante gli invii  di  piu'
          messaggi di posta elettronica certificata. Il  deposito  e'
          tempestivo quando e' eseguito entro la fine del  giorno  di
          scadenza. 
              8. Fermo quanto disposto al comma 4,  secondo  periodo,
          il  giudice  puo'  autorizzare  il  deposito   degli   atti
          processuali e dei documenti di cui ai commi  che  precedono
          con modalita' non telematiche quando i sistemi  informatici
          del dominio giustizia non sono funzionanti. 
              9. Il  giudice  puo'  ordinare  il  deposito  di  copia
          cartacea  di  singoli  atti   e   documenti   per   ragioni
          specifiche. 
              9-bis. Le copie informatiche, anche  per  immagine,  di
          atti processuali di parte e  degli  ausiliari  del  giudice
          nonche' dei provvedimenti  di  quest'ultimo,  presenti  nei
          fascicoli  informatici  dei   procedimenti   indicati   nel
          presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive
          della firma digitale  del  cancelliere.  Il  difensore,  il
          dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
          stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico,  il
          professionista delegato,  il  curatore  ed  il  commissario
          giudiziale  possono  estrarre  con  modalita'   telematiche
          duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei
          provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare  la
          conformita' delle copie  estratte  ai  corrispondenti  atti
          contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed
          informatiche, anche per immagine,  estratte  dal  fascicolo
          informatico e munite  dell'attestazione  di  conformita'  a
          norma del presente  comma,  equivalgono  all'originale.  Il
          duplicato informatico  di  un  documento  informatico  deve
          essere  prodotto  mediante   processi   e   strumenti   che
          assicurino che  il  documento  informatico  ottenuto  sullo
          stesso sistema di memorizzazione o su  un  sistema  diverso
          contenga  la  stessa  sequenza   di   bit   del   documento
          informatico di origine. Le disposizioni di cui al  presente
          comma non si applicano agli atti processuali che contengono
          provvedimenti giudiziali che  autorizzano  il  prelievo  di
          somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. 
              9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei  procedimenti
          civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,  innanzi
          alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e
          dei  documenti  da  parte   dei   difensori   delle   parti
          precedentemente  costituite  ha  luogo  esclusivamente  con
          modalita' telematiche, nel rispetto della  normativa  anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo
          stesso modo si procede per il deposito  degli  atti  e  dei
          documenti  da  parte  dei  soggetti  nominati  o   delegati
          dall'autorita' giudiziaria. Le  parti  provvedono,  con  le
          modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e
          i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.  Con
          uno o piu' decreti  aventi  natura  non  regolamentare,  da
          adottarsi sentiti l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il
          Consiglio nazionale  forense  ed  i  consigli  dell'ordine,
          degli avvocati interessati, il  Ministro  della  giustizia,
          previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi  di
          comunicazione, puo' individuare le corti di  appello  nelle
          quali viene anticipato, nei  procedimenti  civili  iniziati
          prima  del  30  giugno  2015  ed  anche   limitatamente   a
          specifiche categorie di procedimenti,  il  termine  fissato
          dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico. 
              9-quater. Unitamente all'istanza  di  cui  all'articolo
          119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
          il  curatore  deposita  un  rapporto  riepilogativo  finale
          redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo  33,
          quinto  comma,  del  medesimo   regio   decreto.   Conclusa
          l'esecuzione del concordato  preventivo  con  cessione  dei
          beni,  si  procede  a   norma   del   periodo   precedente,
          sostituendo il liquidatore al curatore. 
              9-quinquies. Il commissario giudiziale della  procedura
          di concordato preventivo di cui  all'articolo  186-bis  del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  ogni  sei   mesi
          successivi  alla  presentazione  della  relazione  di   cui
          all'articolo 172, primo comma, del predetto  regio  decreto
          redige un rapporto riepilogativo  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio  decreto
          e lo trasmette ai  creditori  a  norma  dell'articolo  171,
          secondo  comma,  del  predetto  regio   decreto.   Conclusa
          l'esecuzione del concordato si applica il  comma  9-quater,
          sostituendo il commissario al curatore. 
              9-sexies.  Entro  dieci  giorni  dall'approvazione  del
          progetto di distribuzione,  il  professionista  delegato  a
          norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura  civile
          deposita un rapporto riepilogativo finale  delle  attivita'
          svolte. 
              9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e  finali
          previsti  per  le  procedure  concorsuali  e  il   rapporto
          riepilogativo  finale  previsto  per  i   procedimenti   di
          esecuzione forzata devono essere depositati  con  modalita'
          telematiche   nel   rispetto    della    normativa    anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e  la  ricezione  dei  documenti  informatici,
          nonche' delle apposite specifiche tecniche del responsabile
          per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
          giustizia. I relativi dati sono estratti  ed  elaborati,  a
          cura del Ministero della giustizia,  anche  nell'ambito  di
          rilevazioni statistiche nazionali."