Art. 23 
 
                Disposizioni in materia di telelavoro 
 
  1. I datori di lavoro privati che facciano ricorso all'istituto del
telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione  dei  tempi
di vita e di lavoro in  forza  di  accordi  collettivi  stipulati  da
associazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro
dal computo  dei  limiti  numerici  previsti  da  leggi  e  contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.