Art. 23 
 
         Numero complessivo di contratti a tempo determinato 
 
  1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non  possono
essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore  al
20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza
al 1° gennaio dell'anno di  assunzione,  con  un  arrotondamento  del
decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o  superiore  a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite
percentuale  si  computa  sul   numero   dei   lavoratori   a   tempo
indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per  i  datori  di
lavoro che occupano fino a  cinque  dipendenti  e'  sempre  possibile
stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. 
  2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche'  da  eventuali
limitazioni  quantitative  previste  da   contratti   collettivi,   i
contratti a tempo determinato conclusi: 
    a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i periodi definiti
dai  contratti  collettivi,  anche  in  misura   non   uniforme   con
riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici; 
    b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2
e  3,  del  decreto-legge  n.   179   del   2012,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro
anni dalla costituzione della societa' ovvero per  il  piu'  limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa'
gia' costituite; 
    c)  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  stagionali   di   cui
all'articolo 21, comma 2; 
    d)  per   specifici   spettacoli   ovvero   specifici   programmi
radiofonici o televisivi; 
    e) per sostituzione di lavoratori assenti; 
    f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni. 
  3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre,
ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra  universita'
private, incluse le filiazioni  di  universita'  straniere,  istituti
pubblici di ricerca ovvero  enti  privati  di  ricerca  e  lavoratori
chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica
o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, tra istituti della  cultura  di  appartenenza
statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti  da  trasformazione
di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni  di
produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996,  n.
367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate
alla realizzazione di mostre, eventi e  manifestazioni  di  interesse
culturale. I contratti di lavoro a tempo  determinato  che  hanno  ad
oggetto in via esclusiva  lo  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca
scientifica possono avere  durata  pari  a  quella  del  progetto  di
ricerca al quale si riferiscono. 
  4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma  1,
restando esclusa  la  trasformazione  dei  contratti  interessati  in
contratti a tempo indeterminato, per ciascun  lavoratore  si  applica
una sanzione amministrativa di importo pari: 
    a) al 20  per  cento  della  retribuzione,  per  ciascun  mese  o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto
di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del
limite percentuale non e' superiore a uno; 
    b) al 50  per  cento  della  retribuzione,  per  ciascun  mese  o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto
di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del
limite percentuale e' superiore a uno. 
  5. I contratti collettivi definiscono modalita' e  contenuti  delle
informazioni da rendere alle  rappresentanze  sindacali  aziendali  o
alla rappresentanza  sindacale  unitaria  dei  lavoratori  in  merito
all'utilizzo del lavoro a tempo determinato. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Per l'articolo 25, commi 2 e 3,  del  citato  decreto
          legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
          legge n.221 del 2012, si veda nella nota all'art. 21. 
              - Il testo del decreto legislativo 29 giugno  1996,  n.
          367 (Disposizioni per  la  trasformazione  degli  enti  che
          operano nel  settore  musicale  in  fondazioni  di  diritto
          privato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11  luglio
          1996, n. 161.