Art. 23 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Fermo quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 14, comma  5,
lettera a),  dall'attuazione  della  presente  legge  e  dei  decreti
legislativi da essa previsti non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. I decreti legislativi  di  attuazione  delle  deleghe  contenute
nella presente legge sono corredati  di  relazione  tecnica  che  dia
conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei  nuovi  o
maggiori oneri da  essi  derivanti  e  dei  corrispondenti  mezzi  di
copertura. 
  3. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o piu'  decreti
legislativi determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che  non  trovino
compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono
emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in  vigore
dei provvedimenti legislativi  che  stanzino  le  occorrenti  risorse
finanziarie. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 agosto 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 23: 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              "2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura.".