Art. 23. 
 
 
     (Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica) 
 
  1. All'articolo 86 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo comma, le parole: « del Senato » sono sostituite  dalle
seguenti: « della Camera dei deputati »; 
  b) al secondo comma, le parole: « il Presidente  della  Camera  dei
deputati indice » sono sostituite dalle seguenti: « il Presidente del
Senato indice  »,  le  parole:  «  le  Camere  sono  sciolte  »  sono
sostituite dalle seguenti: « la Camera dei deputati e' sciolta » e la
parola: « loro » e' sostituita dalla seguente: « sua ».