Art. 23 
 
 
(Livelli della progettazione per gli appalti, per le  concessioni  di
                    lavori nonche' per i servizi) 
 
  1. La progettazione in materia  di  lavori  pubblici  si  articola,
secondo  tre  livelli  di  successivi  approfondimenti  tecnici,   in
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progetto definitivo  e
progetto esecutivo ed e' intesa ad assicurare: 
  a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita'; 
  b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale e  di  relazione
nel contesto dell'opera; 
  c) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche e  di  tutela
dei beni culturali e paesaggistici, nonche'  il  rispetto  di  quanto
previsto dalla normativa in materia di tutela della  salute  e  della
sicurezza; 
  d) un limitato consumo del suolo; 
  e) il rispetto  dei  vincoli  idrogeologici,  sismici  e  forestali
nonche' degli altri vincoli esistenti; 
  f)  il  risparmio  e  l'efficientamento  energetico,   nonche'   la
valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita' delle opere; 
  g) la compatibilita' con le preesistenze archeologiche; 
  h) la razionalizzazione delle attivita' di  progettazione  e  delle
connesse  verifiche  attraverso  il  progressivo  uso  di  metodi   e
strumenti elettronici specifici  quali  quelli  di  modellazione  per
l'edilizia e le infrastrutture; 
  i)  la  compatibilita'  geologica,  geomorfologica,   idrogeologica
dell'opera; 
  l) accessibilita' e adattabilita'  secondo  quanto  previsto  dalle
disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche; 
  2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il
profilo  architettonico,  ambientale,  paesaggistico,  agronomico   e
forestale, storico-artistico, conservativo, nonche'  tecnologico,  le
stazioni appaltanti ricorrono alle professionalita' interne,  purche'
in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o
utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del  concorso
di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e  157.  Per  le
altre tipologie di lavori, si applica quanto  previsto  dall'articolo
24. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  trasporti,  su
proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  sono
definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.
Fino alla data di entrata in vigore  di  detto  decreto,  si  applica
l'articolo 216, comma 4. 
  4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica  tipologia  e
alla  dimensione  dell'intervento,  indica  le   caratteristiche,   i
requisitigli elaborati progettuali necessari per  la  definizione  di
ogni fase della progettazione. E' consentita,  altresi',  l'omissione
di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche' il
livello successivo  contenga  tutti  gli  elementi  previsti  per  il
livello omesso, salvaguardando la qualita' della progettazione. 
  5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua,  tra
piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra  costi  e
benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche  esigenze
da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto  di  fattibilita'
comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la  definizione
degli  aspetti  di  cui  al  comma  1,  nonche'  schemi  grafici  per
l'individuazione delle  caratteristiche  dimensionali,  volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e  le
relative stime economiche, ivi compresa  la  scelta  in  merito  alla
possibile  suddivisione  in  lotti   funzionali.   Il   progetto   di
fattibilita' deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa. 
  6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base  dell'avvenuto
svolgimento di  indagini  geologiche  e  geognostiche,  di  verifiche
preventive  dell'interesse   archeologico,   di   studi   preliminari
sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato  elaborato
cartografico, le aree  impegnate,  le  relative  eventuali  fasce  di
rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre,  le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le  esigenze
di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonche'  i
limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello  tale
da consentire, gia' in sede di approvazione  del  progetto  medesimo,
salvo    circostanze    imprevedibili,     l'individuazione     della
localizzazione o  del  tracciato  dell'infrastruttura  nonche'  delle
opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale
necessarie. 
  7. Il progetto  definitivo  individua  compiutamente  i  lavori  da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei  criteri,  dei  vincoli,
degli  indirizzi  e  delle  indicazioni  stabiliti   dalla   stazione
appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilita'; il progetto
definitivo contiene, altresi', tutti gli elementi necessari  ai  fini
del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni,  nonche'
la  quantificazione  definitiva  del   limite   di   spesa   per   la
realizzazione e del relativo cronoprogramma,  attraverso  l'utilizzo,
ove  esistenti,  dei  prezzari  predisposti  dalle  regioni  e  dalle
province autonome territorialmente competenti,  di  concerto  con  le
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  8. Il  progetto  esecutivo,  redatto  in  conformita'  al  progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori  da  realizzare,  il
relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente  con  quello  del
progetto definitivo, e  deve  essere  sviluppato  ad  un  livello  di
definizione  tale  che  ogni  elemento  sia  identificato  in  forma,
tipologia, qualita', dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo  deve
essere,  altresi',  corredato  da  apposito  piano  di   manutenzione
dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 
  9. In relazione alle caratteristiche e  all'importanza  dell'opera,
il responsabile  unico  del  procedimento,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica
tecnica dei vari livelli di progettazione. 
  10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e ricerche necessarie
all'attivita' di progettazione e' soggetto all'autorizzazione di  cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno
2001, n. 327. La medesima autorizzazione  si  estende  alle  ricerche
archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla  bonifica  dei
siti inquinati. Le ricerche  archeologiche  sono  compiute  sotto  la
vigilanza delle competenti soprintendenze. 
  11. Gli oneri  inerenti  alla  progettazione,  alla  direzione  dei
lavori, alla vigilanza, ai  collaudi,  agli  studi  e  alle  ricerche
connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e  di  coordinamento,
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la
redazione di  un  progetto  esecutivo  completo  in  ogni  dettaglio,
possono essere fatti gravare sulle disponibilita'  finanziarie  della
stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. 
  12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente,
svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneita'  e  coerenza
al  procedimento.  In  caso  di  motivate  ragioni   di   affidamento
disgiunto,  il   nuovo   progettista   deve   accettare   l'attivita'
progettuale svolta in precedenza.  In  caso  di  affidamento  esterno
della   progettazione,   che   ricomprenda,   entrambi   livelli   di
progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e'  condizionato
alla determinazione delle  stazioni  appaltanti  sulla  progettazione
definitiva. In sede di verifica della  coerenza  tra  le  varie  fasi
della progettazione, si applica  quanto  previsto  dall'articolo  26,
comma 3. 
  13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per  le  nuove  opere
nonche' per interventi  di  recupero,  riqualificazione  o  varianti,
prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti
elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h).  Tali  strumenti
utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati  aperti  non
proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra  i  fornitori
di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualita' tra  i
progettisti. L'uso dei metodi e  strumenti  elettronici  puo'  essere
richiesto soltanto dalle  stazioni  appaltanti  dotate  di  personale
adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  da  adottare  entro  il  31  luglio  2016,  anche
avvalendosi di una  Commissione  appositamente  istituita  presso  il
medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi  a  carico  della  finanza
pubblica  sono  definiti  le  modalita'  e  i  tempi  di  progressiva
introduzione  dell'obbligatorieta'  dei  suddetti  metodi  presso  le
stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti  e  gli  operatori
economici, valutata  in  relazione  alla  tipologia  delle  opere  da
affidare e della strategia di digitalizzazione delle  amministrazioni
pubbliche  e  del  settore  delle  costruzioni.  L'utilizzo  di  tali
metodologie  costituisce  parametro  di  valutazione  dei   requisiti
premianti di cui all'articolo 38. 
  14. La progettazione di  servizi  e  forniture  e'  articolata,  di
regola,  in  un  unico  livello  ed  e'  predisposta  dalle  stazioni
appaltanti, di regola, mediante propri  dipendenti  in  servizio.  In
caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la  stazione
appaltante puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o
piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione  appaltante
individua requisiti e caratteristiche. 
  15. Per quanto attiene agli appalti di servizi,  il  progetto  deve
contenere: la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui e'
inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni  per  la  stesura
dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo  26,  comma
3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo  degli  importi
per l'acquisizione dei servizi, con  indicazione  degli  oneri  della
sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli  oneri
complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;  il  capitolato
speciale descrittivo  e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche
tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che  le  offerte  devono
comunque garantire e degli aspetti  che  possono  essere  oggetto  di
variante migliorativa  e  conseguentemente,  i  criteri  premiali  da
applicare  alla  valutazione  delle  offerte   in   sede   di   gara,
l'indicazione di altre  circostanze  che  potrebbero  determinare  la
modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di  validita',
fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i  servizi  di
gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi  quelli  di  gestione
della manutenzione e  della  sostenibilita'  energetica,  i  progetti
devono riferirsi anche  a  quanto  previsto  dalle  pertinenti  norme
tecniche. 
  16. Per i contratti relativi a  lavori,  servizi  e  forniture,  il
costo del lavoro e' determinato annualmente, in apposite tabelle, dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei  valori
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale  tra  le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni  dei  datori  di  lavoro
comparativamente  piu'  rappresentativi,  delle  norme   in   materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi  settori  merceologici  e
delle  differenti  aree  territoriali.  In  mancanza   di   contratto
collettivo  applicabile,  il  costo  del  lavoro  e'  determinato  in
relazione al  contratto  collettivo  del  settore  merceologico  piu'
vicino a quello preso  in  considerazione.  Fino  all'adozione  delle
tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. 
 
          Note all'art. 23 
              - Si riporta l'articolo 15, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita' (Testo A): 
              "Art.  15  (L)  (Disposizioni   sulla   redazione   del
          progetto) 
              1.  Per  le  operazioni  planimetriche   e   le   altre
          operazioni preparatorie necessarie per la  redazione  dello
          strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un
          atto avente efficacia equivalente nonche' per  l'attuazione
          delle previsioni urbanistiche e  per  la  progettazione  di
          opere  pubbliche  e  di  pubblica   utilita',   i   tecnici
          incaricati, anche privati, possono  essere  autorizzati  ad
          introdursi nell'area interessata. 
              2. Chiunque chieda  il  rilascio  della  autorizzazione
          deve darne notizia, mediante atto notificato con  le  forme
          degli atti processuali civili o  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonche' al
          suo  possessore,   se   risulti   conosciuto.   L'autorita'
          espropriante  tiene  conto  delle  eventuali  osservazioni,
          formulate dal proprietario o  dal  possessore  entro  sette
          giorni dalla relativa  notifica  o  comunicazione,  e  puo'
          accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi  almeno
          ulteriori  dieci  giorni  dalla  data  in  cui   e'   stata
          notificata o comunicata la richiesta  di  introdursi  nella
          altrui proprieta'. 
              3. L'autorizzazione indica i  nomi  delle  persone  che
          possono introdursi nell'altrui proprieta' ed e'  notificata
          o comunicata mediante lettera raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  delle
          operazioni. 
              4. Il proprietario e il  possessore  del  bene  possono
          assistere alle operazioni, anche mediante persone  di  loro
          fiducia. 
              5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si  estende  alle
          ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici  e
          alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche
          sono  compiute  sotto   la   vigilanza   delle   competenti
          soprintendenze, che  curano  la  tempestiva  programmazione
          delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di
          evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.". 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.. 
              -Si  riporta  l'articolo  26,  comma  3   del   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): 
              "Art. 26. (Obblighi connessi ai contratti  d'appalto  o
          d'opera o di somministrazione) 
              (Omissis) 
              3.  Il  datore  di  lavoro  committente   promuove   la
          cooperazione  e  il  coordinamento  di  cui  al  comma   2,
          elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
          indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
          possibile, ridurre  al  minimo  i  rischi  da  interferenze
          ovvero individuando, limitatamente ai settori di  attivita'
          a basso rischio di infortuni e  malattie  professionali  di
          cui all'articolo  29,  comma  6-ter,  con  riferimento  sia
          all'attivita' del datore di  lavoro  committente  sia  alle
          attivita'  dell'impresa  appaltatrice  e   dei   lavoratori
          autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,
          esperienza   e   competenza   professionali,   adeguate   e
          specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche'  di
          periodico   aggiornamento   e   di    conoscenza    diretta
          dell'ambiente  di  lavoro,   per   sovrintendere   a   tali
          cooperazione e coordinamento.  In  caso  di  redazione  del
          documento esso e' allegato al contratto  di  appalto  o  di
          opera e deve essere adeguato  in  funzione  dell'evoluzione
          dei lavori, servizi e forniture. A tali  dati  accedono  il
          rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  e  gli
          organismi  locali  delle   organizzazioni   sindacali   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative a  livello
          nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato  di  cui  al
          primo periodo o della sua  sostituzione  deve  essere  data
          immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.  Le
          disposizioni del presente comma non si applicano ai  rischi
          specifici propri dell'attivita' delle imprese  appaltatrici
          o  dei  singoli   lavoratori   autonomi.   Nell'ambito   di
          applicazione del codice di cui al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, tale documento  e'  redatto,  ai  fini
          dell'affidamento del contratto, dal soggetto  titolare  del
          potere decisionale e di spesa relativo alla gestione  dello
          specifico appalto. 
              (Omissis)".