Art. 23 
 
Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione
  n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi  dell'articolo  17
  del regolamento (CE) n. 659/1999 
 
  1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b.1) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei
consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009,  n.
99;». 
  2. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31
dicembre 2014. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  460,  della  legge  n.
          311/2004  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2004,  n.
          306, cosi' recita: 
              «460. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, commi
          1, 2  e  3,  del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,
          n. 112, l'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non
          si applica alle societa'  cooperative  e  loro  consorzi  a
          mutualita' prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I,
          sezione I, del codice civile, e alle relative  disposizioni
          di attuazione e transitorie, e che sono  iscritti  all'Albo
          delle  cooperative   sezione   cooperative   a   mutualita'
          prevalente   di   cui   all'art.   223-sexiesdecies   delle
          disposizioni di attuazione del codice civile: 
                a) per la quota del 20 per cento  degli  utili  netti
          annuali delle cooperative agricole e loro consorzi  di  cui
          al decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  delle
          cooperative della piccola pesca e loro consorzi; 
                b) per la quota del 40 per cento  degli  utili  netti
          annuali delle altre cooperative e loro consorzi; 
                b.1) per la quota del 50 per cento de-gli utili netti
          annuali dei consorzi agrari di cui all'art. 9  della  legge
          23 luglio 2009, n. 99; 
                b-bis) per la quota del  65  per  cento  degli  utili
          netti annuali delle societa' cooperative di consumo e  loro
          consorzi.».