Art. 23 (Deliberazione dei provvedimenti) 1. Nel deliberare i provvedimenti la sezione d'appello applica le disposizioni dell'articolo 101 del codice. 2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianita' e per ultimo il presidente. 3. La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.