(Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile-art. 23)
 
                               Art. 23 
 
                  (Deliberazione dei provvedimenti) 
 
 
  1. Nel deliberare i provvedimenti la sezione d'appello  applica  le
disposizioni dell'articolo 101 del codice. 
 
 
  2. Il relatore vota per  primo,  quindi  votano  i  consiglieri  in
ordine inverso di anzianita' e per ultimo il presidente. 
 
 
  3. La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal  presidente
tra i componenti il collegio che hanno espresso  voto  conforme  alla
decisione.