(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 23)
 
                               Art. 23 
 
                        (Consulente tecnico) 
 
 
  1. Il giudice puo' farsi assistere, per il  compimento  di  singoli
atti o per tutto il processo, quando e' necessario,  da  uno  o  piu'
consulenti. 
 
 
  2. Il consulente ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio tranne
che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato impedimento. 
 
 
  3. L'incarico di consulenza puo' essere affidato  a  professionisti
iscritti negli albi di cui all'articolo  13  delle  disposizioni  per
l'attuazione del codice di procedura civile. Possono altresi'  essere
incaricati di  svolgere  consulenza  tecnica  gli  appartenenti  alle
strutture e agli organismi di pubbliche amministrazioni. Non  possono
essere nominati coloro che prestano attivita' in favore  delle  parti
del giudizio. 
 
 
  4.  Il  consulente,  all'esito  del  suo  incarico,  riferisce  per
iscritto in merito ai quesiti e alle questioni richiestegli ai  sensi
dell'articolo 97 e puo' essere chiamato a fornire anche  in  pubblica
udienza chiarimenti e osservazioni. Il  compenso  del  consulente  e'
stabilito  dal  giudice  che  l'ha  nominato   nel   rispetto   delle
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1.