Art. 23 
 
                      Modifiche all'articolo 25 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 25 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dopo le parole: «tipo  di  firma»  e'  inserita  la
seguente: «elettronica»; 
    b) al comma 4 le parole: ", comma 5" sono soppresse. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  25  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              « Art. 25. Firma autenticata 
              1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo  2703
          del codice civile, la firma elettronica o  qualsiasi  altro
          tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o
          da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
              2.  L'autenticazione  della  firma  elettronica,  anche
          mediante  l'acquisizione  digitale   della   sottoscrizione
          autografa, o di qualsiasi  altro  tipo  di  firma  avanzata
          consiste   nell'attestazione,   da   parte   del   pubblico
          ufficiale, che la firma e' stata apposta  in  sua  presenza
          dal  titolare,  previo  accertamento  della  sua  identita'
          personale,  della  validita'   dell'eventuale   certificato
          elettronico  utilizzato  e  del  fatto  che  il   documento
          sottoscritto  non  e'  in   contrasto   con   l'ordinamento
          giuridico. 
              3. L'apposizione della  firma  digitale  da  parte  del
          pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui  all'articolo  24,
          comma 2. 
              4. Se al documento informatico autenticato deve  essere
          allegato altro documento formato in originale su altro tipo
          di supporto, il  pubblico  ufficiale  puo'  allegare  copia
          informatica   autenticata   dell'originale,   secondo    le
          disposizioni dell'articolo 23.»