Art. 23 
 
 
(Consolidamento  dei  trasferimenti  erariali  alle  province   delle
                    regioni Sardegna e Siciliana) 
 
  1.  A  decorrere  dall'anno  2017  sono  confermati  nella   misura
determinata per l'anno 2016: 
  a) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da  parte
del  Ministero  dell'interno,  a  valere  sui  contributi  ordinario,
consolidato e perequativo,  riguardanti  le  province  della  regione
Sardegna, tenendo conto del riordino territoriale attuato dalla legge
regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e ripartendo i valori finanziari nei
confronti degli enti subentranti per il 90 per  cento  in  base  alla
popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio; 
  b) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da  parte
del  Ministero  dell'interno,  a  valere  sui  contributi  ordinario,
consolidato e  perequativo,  riguardanti  gli  enti  subentrati  alle
province della Regione siciliana.