Art. 23 Insegnamenti obbligatori che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra e sostituzione di docenti temporaneamente assenti 1. Nelle scuole statali all'estero gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono ripartiti fra i docenti gia' in servizio con abilitazione specifica od affine o con titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina, anche in considerazione del percorso formativo e dell'acquisizione di competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire. 2. I docenti temporaneamente assenti nelle scuole statali all'estero sono prioritariamente sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti gia' in servizio nel medesimo Paese. Il presente comma si applica, laddove possibile, alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle iniziative di cui all'articolo 10.