Art. 23 
 
 
Disciplina del deposito temporaneo  delle  terre  e  rocce  da  scavo
                         qualificate rifiuti 
 
  1. Per  le  terre  e  rocce  da  scavo  qualificate  con  i  codici
dell'elenco europeo dei rifiuti  17.05.04  o  17.05.03*  il  deposito
temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  si  effettua,  attraverso  il
raggruppamento e il deposito  preliminare  alla  raccolta  realizzati
presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti  contenenti
inquinanti organici persistenti di cui al regolamento  (CE)  850/2004
sono depositate nel rispetto delle norme  tecniche  che  regolano  lo
stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono  gestite
conformemente al predetto regolamento; 
    b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni
di recupero o di smaltimento secondo  una  delle  seguenti  modalita'
alternative: 1) con  cadenza  almeno  trimestrale,  indipendentemente
dalle quantita' in deposito; 2) quando il  quantitativo  in  deposito
raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui  non  oltre  800
metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni  caso  il
deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno; 
    c) il deposito e' effettuato nel rispetto  delle  relative  norme
tecniche; 
    d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito e' realizzato  nel
rispetto delle norme che  disciplinano  il  deposito  delle  sostanze
pericolose in  essi  contenute  e  in  maniera  tale  da  evitare  la
contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un
idoneo isolamento dal suolo, nonche' la  protezione  dall'azione  del
vento e dalle acque meteoriche, anche  con  il  convogliamento  delle
acque stesse. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Per il testo dell'art. 183, comma 1, lettera bb), del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si  veda  nelle
          note all'art. 2.