Art. 23 
 
Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
                                 159 
 
  1. All'articolo 71, comma 1, del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, dopo le  parole:  «270-quater.1,  270-quinquies,»  sono
inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis,  316-ter,  317,  318,  319,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,» e dopo le parole: «416,
416-bis,» sono inserite le seguenti: «416-ter, 418,». 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  71  del  citato
          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  71.  (Circostanza  aggravante).  -  1.  Le  pene
          stabilite per i delitti previsti  dagli  articoli  270-bis,
          270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 314, 316,
          316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,  320,
          321, 322, 322-bis, 336, 338, 353, 377,  terzo  comma,  378,
          379, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 424,  435,  513-bis,  575,
          600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633,
          634, 635, 636, 637, 638,  640-bis,  648-bis,  648-ter,  del
          codice penale,  nonche'  per  i  delitti  commessi  con  le
          finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies  del
          codice penale, sono aumentate da  un  terzo  alla  meta'  e
          quelle  stabilite  per  le  contravvenzioni  di  cui   agli
          articoli 695, primo comma, 696, 697, 698,  699  del  codice
          penale sono aumentate nella misura di cui al secondo  comma
          dell'articolo 99 del codice penale se il fatto e'  commesso
          da persona sottoposta con provvedimento definitivo  ad  una
          misura di prevenzione personale durante il periodo previsto
          di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne  e'
          cessata l'esecuzione. 
              2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti
          di cui al comma 1, per i quali e' consentito  l'arresto  in
          flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla  misura
          di  prevenzione,  la  polizia  giudiziaria  puo'  procedere
          all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 
              3. Alla  pena  e'  aggiunta  una  misura  di  sicurezza
          detentiva.».