(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 22)
                              Art. 22. 
         Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali 
                        per la Sezione Scuola 
 
    1. La contrattazione collettiva integrativa di  cui  al  presente
articolo e' finalizzata  ad  incrementare  la  qualita'  dell'offerta
formativa, sostenendo  i  processi  di  innovazione  in  atto,  anche
mediante la valorizzazione delle professionalita' coinvolte. 
    2. La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge: 
      a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal  MIUR
e  i  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  nazionali  di
categoria firmatarie del presente CCNL; 
      b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di
rappresentanza  nell'ambito  dell'ufficio  o   suo   delegato   e   i
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente CCNL; 
      c) a  livello  di  istituzione  scolastica,  tra  il  dirigente
scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale. 
    3. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilita' di
materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1, ferma restando
la possibilita' per i contratti di cui al comma 2, lettere a) e b) di
demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie  di  loro
pertinenza individuate nel  successivo  comma  4,  o  di  loro  parti
specifiche, nel rispetto della legge e del CCNL. 
    4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: 
      a) a livello nazionale: 
        a1) le procedure  e  i  criteri  generali  per  la  mobilita'
professionale e territoriale fatte salve le disposizioni di legge; al
fine di  perseguire  il  principio  della  continuita'  didattica,  i
docenti possono presentare istanza volontaria non prima di  tre  anni
dalla precedente, qualora abbiano ottenuto  l'istituzione  scolastica
richiesta volontariamente; la contrattazione dovra' tener  conto  del
vincolo dei posti vacanti e disponibili nell'ambito  della  dotazione
organica dell'autonomia e  dei  posti  da  rendere  disponibili  alle
graduatorie ad  esaurimento  (docenti),  a  quelle  permanenti  (ATA)
nonche' dei concorsi e delle autorizzazioni ad assumere,  per  questi
ultimi nell'ambito della relativa programmazione pluriennale; 
        a2) i criteri generali per  le  assegnazioni  provvisorie  ed
utilizzazioni annuali del personale docente, educativo ed ATA; 
        a3)i criteri generali di ripartizione delle  risorse  per  la
formazione del personale docente, educativo ed ATA; 
        a4) i criteri per l'esercizio  dei  diritti  e  dei  permessi
sindacali ai sensi dell'art. 30 del CCNQ 4 dicembre 2017; 
        a5) i criteri di riparto del Fondo di cui all'art.  40  sulla
base dei parametri indicati al comma 7 di tale articolo. 
      b) a livello regionale: 
        b1) le linee di indirizzo ed i criteri per  la  tutela  della
salute nell'ambiente di lavoro; 
        b2) i  criteri  di  allocazione  e  utilizzo  delle  risorse,
provenienti dall'Ente Regione e da Enti diversi dal MIUR,  a  livello
d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e  per  gli
interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio; 
        b3) i  criteri,  le  modalita'  e  la  durata  massima  delle
assemblee territoriali ai sensi dell'art. 23; 
        b4) i criteri per la fruizione dei permessi  per  il  diritto
allo studio; 
        b5) le materie di  cui  ai  punti  a1),  a2),  a3),  a4)  ove
delegate  dal  contratto  di  livello  nazionale  e  nei  limiti  ivi
previsti; 
      c) a livello di istituzione scolastica ed educativa: 
        c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza  nei
luoghi di lavoro; 
        c2) i criteri per la ripartizione  delle  risorse  del  Fondo
d'istituto; 
        c3) i criteri per l'attribuzione di  compensi  accessori,  ai
sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n.  165/2001  al
personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota  delle  risorse
relative all'alternanza scuola-lavoro e  delle  risorse  relative  ai
progetti  nazionali  e  comunitari,  eventualmente   destinate   alla
remunerazione del personale; 
        c4) i criteri generali per  la  determinazione  dei  compensi
finalizzati alla valorizzazione del personale,  ivi  compresi  quelli
riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art.  1,  comma  127,
della legge n. 107/2015; 
        c5) i criteri e le  modalita'  di  applicazione  dei  diritti
sindacali, nonche' la determinazione  dei  contingenti  di  personale
previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990; 
        c6) i criteri per  l'individuazione  di  fasce  temporali  di
flessibilita' oraria in entrata e in uscita per il personale ATA,  al
fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita  lavorativa  e
vita familiare; 
        c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse  per  la
formazione  del  personale  nel  rispetto  degli  obiettivi  e  delle
finalita' definiti a livello nazionale  con  il  Piano  nazionale  di
formazione dei docenti; 
        c8) i  criteri  generali  per  l'utilizzo  di  strumentazioni
tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello  di  servizio,  al
fine di  una  maggiore  conciliazione  tra  vita  lavorativa  e  vita
familiare (diritto alla disconnessione); 
        c9)  i  riflessi  sulla   qualita'   del   lavoro   e   sulla
professionalita' delle innovazioni tecnologiche  e  dei  processi  di
informatizzazione inerenti ai servizi  amministrativi  e  a  supporto
dell'attivita' scolastica. 
    5.  Le  materie  a  cui  si  applica  l'art.  7   (contrattazione
integrativa), comma 6, sono quelle di cui ai punti a1,  a2,  a3,  a4,
b1, b3, b4, b5, c1, c5, c6, c7, c8, c9. 
    6.  Le  materie  a  cui  si  applica  l'art.  7   (contrattazione
integrativa), comma 7, sono quelle di cui ai punti a5,  b2,  c2,  c3,
c4. 
    7. Fermi restando i termini di  cui  all'art.  7  (contrattazione
integrativa), commi 6 e 7, la sessione  negoziale  di  contrattazione
integrativa e' avviata entro  il  15  settembre  e  la  durata  della
stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non puo' comunque  protrarsi
oltre il 30 novembre. 
    8. Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6: 
      a) a livello nazionale e regionale: 
        a1)  gli  obiettivi  e  le  finalita'  della  formazione  del
personale; 
        a2)  gli  strumenti  e  le  metodologie  per  la  valutazione
dell'efficacia e della qualita'  del  sistema  scolastico,  anche  in
rapporto alle sperimentazioni in atto; 
        a3)  sugli  organici  e  sul   reclutamento   del   personale
scolastico; su  tali  materie,  il  periodo  di  confronto  non  puo'
superare i cinque giorni; 
      b) a livello di istituzione scolastica ed educativa: 
        b1)  l'articolazione  dell'orario  di  lavoro  del  personale
docente, educativo ed ATA, nonche' i criteri per l'individuazione del
medesimo personale da utilizzare nelle attivita'  retribuite  con  il
Fondo d'Istituto; 
        b2) i  criteri  riguardanti  le  assegnazioni  alle  sedi  di
servizio  all'interno  dell'istituzione  scolastica   del   personale
docente, educativo ed ATA; 
        b3)  i  criteri   per   la   fruizione   dei   permessi   per
l'aggiornamento; 
        b4) la promozione della legalita', della qualita' del  lavoro
e del  benessere  organizzativo  e  individuazione  delle  misure  di
prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out. 
    9.  Sono  oggetto  di   informazione   ai   sensi   dell'art.   5
(Informazione), comma 5, oltre  agli  esiti  del  confronto  e  della
contrattazione integrativa gia' previsti dal predetto comma: 
      a) a livello nazionale e regionale: 
        a1) gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti di
cui al comma 8, punto a2); 
        a2)  le  risorse  finanziarie  assegnate   alle   istituzioni
scolastiche ai sensi del comma 5, punti a3) e b2); 
        a3) le risorse finanziarie erogate a livello  di  istituzione
scolastica a valere sui fondi comunitari; 
        a4) operativita' di nuovi sistemi informatici o  modifica  di
quelli esistenti, relativi ai servizi amministrativi  e  di  supporto
all'attivita' scolastica. 
      b) a livello di istituzione scolastica ed educativa: 
        b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici; 
        b2)  i  criteri  di  attuazione  dei  progetti  nazionali  ed
europei.