(( Art. 23-quater 
 
   Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia 
 
  1. L'assegno di cui all'articolo  1,  comma  125,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto anche per ogni figlio  nato  o
adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a
tali soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al  compimento  del
primo anno di eta' ovvero del  primo  anno  di  ingresso  nel  nucleo
familiare a seguito dell'adozione. In caso di  figlio  successivo  al
primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre  2019,
l'importo dell'assegno di cui al primo periodo e'  aumentato  del  20
per cento. 
  2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, al monitoraggio  dei  maggiori  oneri  derivanti
dall'attuazione del comma 1, inviando relazioni mensili  al  Ministro
per la famiglia e le disabilita', al Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle  finanze.  Nel
caso in cui, in sede di attuazione del  comma  1,  si  verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di spesa di 204 milioni di euro per l'anno 2019 e di 240  milioni  di
euro per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i Ministri per la famiglia e le disabilita',
del lavoro e delle politiche sociali e della salute,  si  provvede  a
rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i  valori  dell'ISEE  di
cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 204 milioni di
euro per l'anno 2019 e a 240 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8. 
  4. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, per consentire
un miglioramento dell'efficacia degli  interventi  e  delle  relative
procedure, anche in considerazione dei recenti  importanti  progressi
della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia  delle
malattie tumorali e del diabete, sono destinati, per l'anno  2020,  5
milioni di euro  agli  Istituti  di  ricovero  e  cura  di  carattere
scientifico (IRCCS) della « Rete oncologica  »  del  Ministero  della
salute impegnati nello sviluppo delle nuove  tecnologie  antitumorali
CAR-T e 5 milioni di euro agli IRCCS della « Rete  cardiovascolare  »
del Ministero della salute impegnati  nei  programmi  di  prevenzione
primaria cardiovascolare.  Alla  copertura  degli  oneri  di  cui  al
periodo precedente, pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9,  comma  9,  del  presente
decreto. 
  5. Nell'ambito  delle  politiche  di  carattere  sociale,  ai  fini
dell'attivazione di interventi volti a  ridurre  i  tempi  di  attesa
nell'erogazione delle prestazioni  sanitarie,  secondo  il  principio
dell'appropriatezza clinica, organizzativa e  prescrittiva,  mediante
l'implementazione    e    l'ammodernamento    delle    infrastrutture
tecnologiche  legate  ai  sistemi  di  prenotazione  elettronica  per
l'accesso  alle  strutture  sanitarie,  come  previsto  dall'articolo
47-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno  2020.  Alla  copertura  degli
oneri di cui al periodo precedente, pari a 50  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, come rifinanziato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  9,  del
presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 125 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "Art. 1. 
              125. Al fine di incentivare la natalita' e  contribuire
          alle spese per il suo sostegno,  per  ogni  figlio  nato  o
          adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31  dicembre  2017  e'
          riconosciuto un assegno di importo pari a  960  euro  annui
          erogato mensilmente a  decorrere  dal  mese  di  nascita  o
          adozione. L'assegno, che non concorre alla  formazione  del
          reddito complessivo di cui all'articolo 8 del  testo  unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  e'
          corrisposto fino al  compimento  del  terzo  anno  di  eta'
          ovvero del terzo anno di ingresso nel  nucleo  familiare  a
          seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani  o
          di uno Stato membro dell'Unione europea o di  cittadini  di
          Stati extracomunitari con  permesso  di  soggiorno  di  cui
          all'articolo  9  del   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo
          25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive   modificazioni,
          residenti in Italia e a condizione che il nucleo  familiare
          di appartenenza del genitore richiedente l'assegno  sia  in
          una  condizione  economica  corrispondente  a   un   valore
          dell'indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE), stabilito  ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000  euro  annui.
          L'assegno di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto,  a
          domanda, dall'INPS, che provvede alle  relative  attivita',
          nonche' a quelle del  comma  127,  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. Qualora il nucleo familiare  di  appartenenza  del
          genitore  richiedente  l'assegno  sia  in  una   condizione
          economica corrispondente a un valore  dell'ISEE,  stabilito
          ai sensi del citato  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,  non
          superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui
          al primo periodo del presente comma e' raddoppiato." 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 9. 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  47-bis  del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   4   aprile   2012,   n.   35
          (Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di
          sviluppo): 
              "Art. 47-bis. Semplificazione  in  materia  di  sanita'
          digitale 
              1.  Nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente,  nei  piani
          di sanita' nazionali e regionali si privilegia la  gestione
          elettronica delle pratiche cliniche, attraverso  l'utilizzo
          della cartella clinica elettronica, cosi' come i sistemi di
          prenotazione elettronica per l'accesso  alle  strutture  da
          parte dei cittadini con la finalita' di  ottenere  vantaggi
          in termini di  accessibilita'  e  contenimento  dei  costi,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              1-bis.  A   decorrere   dal   1°   gennaio   2013,   la
          conservazione   delle   cartelle   cliniche   puo'   essere
          effettuata, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica,  anche  solo  in  forma  digitale,   nel
          rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo
          2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
          196. 
              1-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano   anche   alle   strutture   sanitarie    private
          accreditate."